14 Gennaio 2016

La tassazione dei premi erogati ai giocatori di golf professionisti

di Guido Martinelli
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La Federazione Italiana Golf è una delle quattro federazione “superstiti” (insieme a calcio, pallacanestro e ciclismo) ad avere ancora istituzionalizzato, al proprio interno, un settore professionistico disciplinato dalla legge 91/81. Infatti, in questi ultimi anni, altre due Federazioni, la motociclistica e il pugilato, sono tornate ad essere esclusivamente dilettantistiche, la pallacanestro ha dimezzato i suoi campionati disciplinati da detta legge e gli sports equestri, dopo un tentativo di introdurre il settore, hanno fatto marcia indietro.

La realtà della Federazione golf, è, però, particolare rispetto alle altre federazioni con un settore professionistico. Infatti, in questo caso, tutti i circoli affiliati alla F.I.G. hanno una natura dilettantistica. Ciò emerge dalle disposizioni presenti nello statuto federale (vedi l’art. 1 co. 1 e art. 5) laddove viene precisato che: “costituiscono i circoli affiliati le società, associazioni ed organismi sportivi dilettantistici riconosciute ai sensi dell’art. 90 L. 289/02”.

Viceversa l’attività, dei c.d. “professionisti del golf” è sicuramente riconducibile alla attività sportiva professionistica prevista e disciplinata dalla legge 91/81. Sul punto vedi i riferimenti contenuti negli artt. 16 e 19 dello statuto federale (“Nel rispetto della L. 91/81 e successive modificazioni i professionisti possono esercitare la loro attività di atleti …”). Detti atleti potranno essere tesserati alla Federazione attraverso una “associazione” tra professionisti espressamente prevista (art. 13) oppure “in difetto anche tramite un circolo” (art. 19 primo comma). I primi problemi interpretativi nascono nel momento in cui si esamina il contenuto della L. 91/81. L’art. 3 determina una presunzione di rapporto di lavoro subordinato per l’atleta professionista, “regolato dalle norme della presente legge”. Esso, però, costituisce un contratto di lavoro autonomo nel caso in cui sussistano almeno uno dei tre requisiti ivi espressamente elencati. Tra questi, per quanto di nostro interesse, quando l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo o quando l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento. Se a ciò aggiungessimo che, ai sensi dell’art. 4, la disciplina del lavoro subordinato sportivo prevede la sottoscrizione di un contratto conforme ad un accordo quadro stipulato a livello nazionale e il suo deposito in Federazione, prassi che non risulta applicata per i professionisti del golf, si può ritenere, senza tema di smentita, che il rapporto del golfista professionista con i circoli affiliati sia di lavoro autonomo per il quale trova applicazione il secondo comma dell’art. 3 della disposizione in esame.

L’art. 10 della legge sul professionismo prevede che: “possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata”. Ciò potrebbe portare alla nullità per contrarietà a norme imperative degli eventuali accordi sottoscritti tra circoli dilettantistici e giocatori professionisti.

L’art. 15 della L. 91/81 inquadra i: “redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo” tra quelli catalogati quali collaborazione coordinate e continuative. Tale inquadramento appare confermato anche da tutta la prassi amministrativa successiva.      

Questa situazione produce nell’attività dei circoli, il problema della tassazione dei premi in denaro erogati ai giocatori professionistici vincitori di gare. Ossia, data per pacifica l’inapplicabilità dell’art. 67 primo comma lett. m del Tuir, prevista solo per le attività dilettantistica, si discute se sia applicabile, invece, comunque, la ritenuta a titolo di imposta prevista dall’art. 30 del d.p.r. 600/73. 

Sul punto esiste una datata presa di posizione della prassi amministrativa in senso negativo.

La parte terza della circolare ministeriale 3/07/86 n. 27 (vedi anche R.M. n. 8/398 del 5/04/84) esplicativa della legge 80/86 riporta: “… escluso che il regime di cui al richiamato articolo 30 del d.p.r. n. 600/1973 possa applicarsi a quei soggetti (atleti, allenatori, ecc.) i quali svolgono attività sportiva professionistica ai sensi dell’art. 3 della precitata legge n. 91/1981 …. È stato infatti precisato che, nello specifico settore dello sport, il concetto di premi per giuochi induce a ritenere che il fenomeno contemplato dal legislatore in sede di formulazione del testo dell’art. 30 del d.p.r. 600/73 riguardi essenzialmente le competizioni dilettantistiche …”. In senso conforme la successiva risoluzione del 17.03.1992 n. 466, emessa sul caso specifico sollevato dalla P.G.A. italiana (Professionisti golf associazione italiana). Dopo aver confermato l’inquadramento della fattispecie tra le prestazioni di lavoro autonomo ribadisce che: “le somme erogate a titolo di premio nell’ipotesi di una attività professionistica sportiva sono da considerare – ai fini tributari – quale corrispettivo di una prestazione professionale di lavoro autonomo riconducibile, come tale, alla previsione del citato art. 25 del d.p.r. 600/73” (vedi anche R.M. 27.05.1997 n. 131).

Dall’inquadramento come prestazione da cui deriva un reddito di lavoro autonomo del corrispettivo erogato come “premio” all’atleta ne discendono i conseguenti obblighi di carattere fiscale e previdenziale. L’inquadramento quale collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 esclude che l’erogazione del premio debba essere assoggettata ad imposta sul valore aggiunto.