26 Luglio 2022

La riforma dello sport e il nuovo registro delle attività sportive

di Biagio GiancolaGuido Martinelli
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Dal prossimo 31 agosto decorreranno gli effetti del D.Lgs. 39/2021, uno dei cinque che compongono la c.d. “riforma dello sport” e che traggono origine dalla L. 86/2019.

Detta data era stata indicata nella novella recata dall’articolo 10, comma 13 quater, D.L. 73/2021 convertito con modifiche dalla L. 106/2021.

La concentrazione esistente, fino ad oggi, sulle vicende del D.Lgs. 36/2021 per i suoi contenuti di grande impatto (infatti contiene la nuova disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, nonché la regolamentazione del lavoro sportivo) ha fatto passare in secondo piano la ormai prossima entrata in vigore di questo decreto che contiene dei passaggi ugualmente di grande rilievo.

Il titolo secondo è dedicato alla disciplina operativa del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche, istituito con l’articolo 10 D.Lgs. 36/2021, uno dei pochi articoli di questo decreto già operativo dal 1° gennaio di quest’anno, gestito dal dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite della società Sport e salute.

Dovranno essere iscritte “tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa..”.

Questa prima osservazione ci porta a sostenere che potranno essere iscritte sia i sodalizi sportivi che svolgono solo attività agonistica che quelli che svolgono solo attività formativa.

La domanda di iscrizione al registro dovrà essere inviata, su richiesta della Asd/Ssd direttamente dall’ente affiliante.

Questa procedura dovrà essere seguita solo per le nuove affiliazioni.

Infatti tutti gli enti già iscritti al c.d. registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche verranno trasferiti automaticamente (o, come il legislatore ama scrivere “trasmigrati”) nel nuovo registro mantenendo tutti i diritti collegati alla primitiva iscrizione.

Con cadenza triennale il dipartimento dovrà provvedere alla revisione dei dati ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro stesso.

La gestione dovrà salvaguardare i diritti delle minoranze linguistiche.

Gli atti contenuti nel registro diventano opponibili ai terzi solo trascorsi 15 giorni dalla relativa annotazione.

La cancellazione potrà avvenire su richiesta di parte, d’ufficio anche a seguito di provvedimento della autorità giudiziaria o tributaria.

Va segnalato che, contrariamente a quanto accade con la cancellazione dal Registro unico del terzo settore, l’eventuale cancellazione dal Registro attività sportive non impone la devoluzione del patrimonio.

La documentazione da depositare è stata modificata dal comma 13 quinquies del già ricordato articolo 10 D.L. 73/2021 che, con un certo stupore, ha eliminato tra i documenti previsti per il deposito, sia lo statuto che il rendiconto economico-finanziario.

Da rilevare la mancanza dello statuto che rende, al momento, di assai dubbia applicabilità l’altra rilevante novità di questo decreto, ossia la possibilità, indicata all’articolo 14, per le Asd prive di personalità giuridica, di ottenere l’autonomia patrimoniale perfetta, anche in assenza di patrimonio minimo, mediante semplice iscrizione al registro.

La procedura viene delegata ai notai ma, a nostro avviso, si inceppa nel momento in cui non viene indicato “dove” il notaio potrà procedere per il deposito dello statuto da lui verificato.

Il titolo III rubrica “contrasto alla violenza di genere” e impone alle Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva di redigere, entro dodici mesi, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori (e purtroppo rimane il dubbio su questi termini, che, avendo carattere ordinatorio, rischieranno in molti casi di non essere rispettati). Le linee guida avranno validità quadriennale e dovranno essere elaborate: “sulla base delle caratteristiche delle diverse associazioni e delle società sportive e delle persone tesserate”

Nei successivi dodici mesi tutte le sportive, comprese le professionistiche, dovranno predisporre i modelli organizzativi indicati.

Nel caso in cui non adempiano saranno sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dagli enti affilianti che hanno effettuato il riconoscimento ai fini sportivi.

Nel caso in cui le sportive siano già dotate dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/2001 li integreranno con quelli indicati nella norma in esame.

I regolamenti delle Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva dovranno prevedere le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati in caso di contrasto alla disciplina delle pari opportunità e dei reati di violazione della intimità dei minori.

Gli enti affilianti e il Coni, oltre che le società e associazioni sportive, potranno costituirsi parte civile nei procedimenti a carico di loro tesserati nelle ipotesi di violazione della tutela dei minori.

Con il prossimo 31 agosto sarà abrogato anche l’articolo 7 D.L. 136/2004, convertito con L. 186/2004, che legittima il registro Coni e affida a detto ente il riconoscimento delle attività sportive.