20 Marzo 2015

La relazione di stima nella scissione: quando è necessaria?

di Fabio Landuzzi
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La Legge n. 161/2014 (cd. “Legge Europea 2013-bis”) ha modificato il secondo periodo del comma 2 dell’art. 2506-ter, cod.civ., inserendo la previsione della relazione di stima ex art. 2343, cod.civ., nell’operazione di scissione quando questa comporta un aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti. Si tratta, come noto, di una modifica normativa introdotta per chiudere una procedura di infrazione comunitaria avviata nel 2013.

La nuova norma non brilla tuttavia per chiarezza, in quanto nel formulare che la relazione dell’organo amministrativo menziona “ove prevista” la relazione di stima ex art.2343, cod.civ., farebbe pensare che detta relazione si renda necessaria solo quando viene predisposta la relazione degli amministratori alla scissione ex art.2501-quinquies, cod.civ.. Ma una simile conclusione non è obiettivamente condivisibile, in quanto svuoterebbe di contenuto la stessa previsione normativa ogniqualvolta la relazione degli amministratori può essere omessa per espressa dispensa di legge o per il consenso dei soci.

Pertanto, la dottrina più attenta ha colto come l’espressione “ove prevista” vada messa in connessione non con la relazione degli amministratori, bensì con la stessa relazione di stima ex art. 2343, cod.civ.; come dire che la disposizione, così novellata, impone che la relazione degli amministratori alla scissione debba menzionare la relazione di stima tutte le volte in cui la scissione si presenta con modalità tali da richiederla.

Letta in questi termini più sistematici, il punto centrale della norma si concentra sulla individuazione delle casistiche in cui, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, si rende necessario predisporre la relazione di stima ex art.2343, cod.civ.:

  1. un primo caso è quello della scissa società di persone, con beneficiaria società di capitali che, per effetto della scissione, aumenta il capitale sociale.
  2. un secondo caso è quello della scissione che produce sulla società beneficiaria l’emersione di un disavanzo da concambio il quale viene imputato all’attivo della beneficiaria stessa (già la Massima n. 72 del Notariato di Milano, nel caso di specie, si era espressa in questo senso).

In questi casi la funzione della relazione di stima ex art.2343, cod.civ., è quella di accompagnare l’apporto patrimoniale formatosi a titolo originario proprio in forza della scissione, come avverrebbe nel caso di un normale conferimento in natura. La nuova disposizione, quindi, richiede che l’organo amministrativo dia menzione di questa relazione di stima, ma solo quando, come abbiamo visto, la relazione di stima è prevista dalla struttura stessa dell’operazione di scissione.

In dottrina è stato poi colto come la disposizione introdotta nell’art.2506-ter, cod.civ., richiama solamente la relazione di stima di cui all’art. 2343, cod.civ., senza invece fare esplicito richiamo all’art. 2465, cod.civ., applicabile al caso delle società non azionarie. Pare ragionevole poter superare un’interpretazione strettamente letterale della norma, così da ammettere che quando la beneficiaria è costituita in forma di Srl, la disciplina applicabile alla relazione di stima non sia quella dell’art. 2343, bensì quella propriamente riferita alla Srl ovvero l’art. 2465, cod.civ..

Sempre riguardo alla reale portata della citazione dell’art. 2343, cod.civ., ci si domanda se nel caso di specie, in presenza di società azionaria, possa farsi riferimento alle modalità valutative semplificate regolate dall’art. 2343-ter, cod.civ.. Anche rispetto a questo interrogativo, superando una interpretazione strettamente letterale della norma, parrebbe ragionevole poter dare una risposta affermativa, non essendo in concreto comprensibili ragioni tali da negare l’applicazione dell’iter valutativo previsto nel caso di conferimenti in Spa anche al caso della scissione con aumento di capitale e apporto in natura.

Infine, la norma richiede che nella relazione dell’organo amministrativo si dia menzione del registro imprese ove la relazione di stima è depositata. Dal punto di vista procedurale, questa previsione desta molte perplessità in quanto un autonomo deposito della relazione di stima non è previsto da alcuna altra disposizione (ad esempio: nelle delibere di aumento del capitale, il deposito della relazione di stima avviene insieme alla delibera stessa).

Se ne dovrebbe concludere, quindi, che la relazione degli amministratori darà menzione del registro imprese in cui la relazione di stima verrà depositata unitamente al progetto di scissione, e non anticipatamente ad esso.