4 Settembre 2015

La regolarizzazione del codice attività nel modello Unico

di Federica Furlani
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All’atto di apertura di una nuova attività con richiesta della partita Iva ogni contribuente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la tipologia di attività che intende svolgere, identificandola nell’ambito dei codici attività indicati nella tabella di “Classificazione delle attività economiche – ATECO 2007”.

Tale codice dovrà essere poi riportato nei vari atti/dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, permettendo di stabilire la categoria di pertinenza dell’attività ai fini fiscali e statistici e identificando il corretto Studio di Settore applicabile a ciascun contribuente.

E’ chiaro che se dopo l’apertura della partita Iva l’attività viene variata, è necessario darne comunicazione presentando la dichiarazione di variazione (Modd. AA9/11- AA7/10) dei dati comunicati nel documento di inizio attività, ai sensi dell’art. 35, co. 3, DPR 633/1972.

Tale adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni che decorrono da quando si verifica il fatto che ha dato luogo alla variazione del tipo di attività svolta.

Per l’omessa presentazione delle dichiarazioni di variazione dei dati si applica una sanzione da Euro 516 a Euro 2.064.

C’è però la possibilità di sanare l’omessa o l’errata comunicazione della variazione del codice attività avvenuta nel corso del periodo di imposta, indicando nel modello Unico (in particolare nei modelli per gli studi di settore e nei quadri RF, RG o RE) il codice corretto, e provvedendo inoltre, entro il termine di presentazione del modello Unico, a comunicare la variazione all’Amministrazione finanziaria.

Il prossimo 30 settembre scade pertanto il termine per sanare la tipologia di violazioni descritte commesse nel corso del 2014, senza incorrere nelle sanzioni previste, in quanto trova applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 6, co. 5-bis, D.Lgs. 472/1997, che stabilisce che “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo”.

Infatti, una volta che la violazione è regolarizzata mediante la indicazione in Unico e la variazione dati effettuata all’ufficio finanziario, essa non arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.

Il medesimo rimedio si può utilizzare quando, in sede di compilazione degli studi di settore nel caso di esercizio di più attività, ci si accorga che l’attività prevalente è variata rispetto a quella comunicata.

Come noto gli studi di settore si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, un’attività per la quale risulta approvato uno studio di settore, dove per “attività prevalente” si intende l’attività dalla quale è derivato, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

La prima operazione da effettuare nel caso di svolgimento di più attività economiche sarà, dunque, quella di determinare l’attività prevalente svolta dal contribuente, e può succedere che nel corso del periodo di imposta un’attività che nell’esercizio precedente non era prevalente lo sia diventata, in quanto ha dato origine al maggiore ammontare di ricavi.

Anche tale variazione deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria con la procedura di cui sopra e può essere sanata entro il prossimo 30 settembre.

In relazione alla possibilità di regolarizzare i codici relativi ad attività secondarie non comunicate all’Agenzia, la risoluzione 112/E del 6 luglio 2001 ha precisato che la sola presentazione del modello di variazione dati entro il termine di presentazione del modello Unico, sia sufficiente a regolarizzare la posizione del contribuente, senza applicazione di sanzioni. In tal caso, infatti, non è possibile indicare il codice anche nel modello di dichiarazione dei redditi in quanto nella stessa non è previsto un campo apposito dedicato alle attività non prevalenti.