28 Dicembre 2020

La nuova black list del quadro RW

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Come abbiamo avuto modo di segnalare in diverse occasioni, la black list da valutare ai fini delle sanzioni del monitoraggio fiscale è rappresentata dalla unione delle due liste contenute nel D.M. 04.05.1999 e D.M. 21.11.2001.

In tal senso, infatti, depone in modo inequivocabile l’articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990, dove prevede che, per i Paesi paradisiaci, si applica una sanzione dal 6 al 30% degli importi non dichiarati, in luogo della più mite sanzione dal 3% al 15% prevista per i Paesi white.

Come noto, a partire dal 2016, il D.M. 21.11.2001, pur non risultando formalmente abrogato, non è più stato utilizzato per le finalità per cui era stato concepito, ossia la disciplina delle controlled foreing companies di cui all’articolo 167 Tuir, e la connessa disciplina dei dividendi paradisiaci.

Lo stesso tuttavia, sopravvive in relazione alle altre previsioni normative che non richiamano il decreto emanato a fini dell’articolo 167, comma 4, Tuir, ma richiamano direttamente il D.M. 21.11.2001.

Coerentemente con questo approccio, le lettere di compliance relative al quadro RW del 2016 spedite tempo fa, facevano riferimento ad entrambe le black list.

Abbiamo avuto modo di constatare, tuttavia, che, nelle più recenti comunicazioni giunte a seguito del Provvedimento Prot. n. 348195 del 06.11.2020, l’Agenzia delle Entrate fa esclusivamente riferimento alla black list di cui al D.M. 04.05.1999.

Questo approccio, ancorché non pienamente in linea con il dettato normativo, appare sicuramente interessante per varie ragioni.

Innanzitutto lo stesso risulta favorevole al contribuente.

Inoltre, l’impostazione risponde anche a ragioni di ordine logico/sistematico atteso che, se è pur vero che il D.M. 21.11.2001 non è stato formalmente abrogato, probabilmente lo stesso non sarà più oggetto di aggiornamenti.

Differentemente, il D.M. 04.05.1999, essendo riferito principalmente ai trasferimenti di residenza delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 2, comma 2 bis, Tuir, potrà essere periodicamente aggiornato.

Questa novità, ad ogni buon conto, non presenterà degli effetti eclatanti per i contribuenti, atteso che i Paesi indicati nei due decreti sono, in larga parte, coincidenti e soprattutto, rimangono ancora paradisiaci paesi come la Svizzera, Montecarlo e il Liechtenstein.