18 Ottobre 2021

La fatturazione elettronica delle operazioni con San Marino – I° parte

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali, l’articolo 12 D.L. 34/2019 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica negli scambi tra Italia e San Marino.

Il D.M. 21.06.2021 entrato in vigore il 01.10.2021, in sostituzione del previgente D.M. 24.12.1993 contiene le disposizioni attuative della norma e la disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, mentre il Provvedimento del 05.08.2021 contiene le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

È previsto un periodo transitorio dal 01.10.2021 al 30.06.2022 durante il quale entrambi gli operatori possono emettere i documenti in formato elettronico o utilizzare ancora il formato cartaceo; a decorrere dal 01.07.2022 la norma sarà a regime e le fatture potranno essere emesse solo in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni di legge.

In particolare, il Decreto regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:

  • cessioni di beni verso San Marino;
  • acquisti di beni da San Marino con e senza addebito d’imposta.

Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici sanmarinesi identificati nel territorio dalla Repubblica di San Marino, devono riportare il numero identificativo del cessionario sammarinese e vanno trasmesse tramite lo Sdi all’ufficio tributario di San Marino.L’ ufficio tributario, una volta  verificato  il  regolare  assolvimento  dell’imposta sull’importazione:·         convalida la regolarità della fattura;·         comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.  La fattura, una volta convalidata viene messa a disposizione del cedente italiano all’interno della propria area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, il quale potrà visualizzare il documento elettronico inviato telematicamente e l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino. Nel caso in cui entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non abbia  convalidato  la  regolarità della fattura, l’operazione viene riqualificata come operazione imponibile e va assoggettata ad iva: l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi deve emettere nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Recentemente l’Ufficio Tributario di San Marino, con la circolare n. 92466 del 31.8.2021 ha reso noto il codice destinatario composto dal 7 caratteri alfanumerici (2R4GTO8) che deve essere obbligatoriamente inserito nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, pena lo scarto della stessa.

Pertanto, ai fini della corretta compilazione della fattura elettronica l’operatore italiano dovrà riportare:

  • il numero identificativo del cessionario sanmarinese;
  • nel campo codice destinatario il codice2R4GTO8”;
  • nel campo natura il codice N3.3.

Come detto, fino al 30.06.2022 è possibile per gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino emettere le fatture in formato cartaceo; dal 01.07.2022 invece tale facoltà sarà possibile solo per i soggetti non obbligati per legge all’emissione della fattura elettronica.

Nel caso di fattura cartacea il documento deve emesso in tre esemplari, due dei quali vanno consegnati al cessionario sanmarinese.

Se entro quattro mesi dall’emissione della fattura l’operatore italiano non ha ricevuto dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’ufficio tributario San Marino è tenuto a darne comunicazione allo stesso Ufficio e per conoscenza al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Inoltre se entro i trenta giorni successivi non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata dovrà emettere una nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

In conclusione, quindi, le operazioni attive relative a beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 9 D.P.R. 633/1972, se ricorrono le seguenti condizioni:

  • in caso di fattura elettronica, se l’ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento;
  • in caso di fattura cartacea, se il cedente è in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario  sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.

Infine le operazioni attive effettuate nei confronti di privati sanmarinesi saranno assoggettate ad Iva Italia, ad esclusione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza.