6 Febbraio 2018

La detrazione nel regime dell’Iva per cassa

di EVOLUTION
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Dal 01/12/2012 è in vigore (per i contribuenti Iva con volume d’affari non superiore a € 2.000.000) il regime opzionale del cash accounting (Iva di cassa) di cui all’articolo 32-bis D.L. 83/2012 che, dalla medesima data, sostituisce (abrogandolo) il precedente (più limitato e diverso) regime di cassa di cui all’articolo 7 del D.L. 185/2008.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza il funzionamento del regime dal lato passivo alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018.

Le regole ordinarie post D.L. 50/2017 prevedono che il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno dell’avvenuta esigibilità e del ricevimento della fattura (duplice requisito), alle condizioni esistenti al momento della nascita (articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 e circolare AdE 1/E/2018).

Tale criterio subisce alcune deroghe per chi adotta il regime del cash accounting.

Per il regime di cassa le regole per la detrazione dell’Iva sulle fatture passive sono particolari.

Sulla base dell’articolo 167-bis della Direttiva 2006/112/CE, infatti, il legislatore nazionale ha fatto ricorso alla facoltà concessa dalla normativa comunitaria di subordinare la detrazione al pagamento del corrispettivo.

Da questo versante, come confermato nella circolare 44/E/2012 (§2), siamo in presenza di una duplice deroga ai criteri ordinari retro citati, così sintetizzabile:

  • il cessionario/committente che non adotta il cash accounting, può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta addebitagli senza attendere che l’imposta diventi esigibile per il proprio fornitore che ha adottato l’Iva di cassa;
  • per il cessionario/committente che adotta il cash accounting il diritto alla detrazione, come precisato nell’articolo 5 del D.M. 11/10/2012, viene riconosciuta solo “a partire dal momento (momento iniziale in deroga) in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento” e cioè, come spiegato nella circolare 44/E/2012 (§ 4), alle “condizioni (leggasi misura di detraibilità) esistenti al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il fornitore (momento iniziale ordinario) del contribuente in regime di cassa”.

Il cash accounting, quindi, produce effetti solo in capo a chi adotta il cash acconting amplificando la complessità della propria gestione, ma semplificandola per i relativi cessionari/committenti che (se non adottano essi stessi il cash accounting) non sono più tenuti a sospendere la detrazione nonostante la fattura ricevuta riporti l’annotazione “Iva di cassa ex articolo 32-bis del D.L. 83/2012”.

Secondo la circolare AdE 1/E/2018, “In considerazione del fatto che la norma differisce il momento in cui l’IVA sugli acquisti può essere considerata esigibile (elemento, questo, che caratterizza il regime del cash accounting), anche il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere ancorato al peculiare momento di esigibilità stabilito dal regime per cassa (ovvero al momento del pagamento del corrispettivo)”.

Sicché, nel caso di una fattura emessa da un fornitore, con riferimento ad una cessione di beni consegnati nel mese di dicembre 2017, nei confronti di un soggetto che ha optato per il cash accounting, pagata e registrata da tale soggetto nel mese di aprile 2018, la relativa IVA è detraibile nella liquidazione del mese di aprile 2018 in quanto, in tale mese risultano verificati i presupposti cui – nei termini anzidetti – è subordinato il diritto alla detrazione dell’IVA, vale a dire:

  • l’esigibilità dell’imposta (i.e. pagamento del corrispettivo) e
  • il possesso della fattura relativa all’acquisto effettuato.

Si precisa che il soggetto passivo potrà registrare la fattura relativa all’acquisto effettuato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2018. E, qualora la registrazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019, il contribuente potrà annotare il documento di acquisto in un registro sezionale relativo al 2018 (o evidenziando in altri modi il medesimo) e facendo confluire il credito IVA ad esso relativo nella dichiarazione relativa al periodo 2018.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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