28 Maggio 2018

La detrazione per le spese relative all’attività sportiva dei ragazzi

di Gennaro Napolitano
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L’articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), Tuir (introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 – cfr. articolo 1, comma 319, L. 296/2006), stabilisce che le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica danno diritto a una detrazione Irpef del 19%.

La detrazione spetta sia per le spese sostenute per conto dei familiari fiscalmente a carico (ad esempio i figli) sia per le spese che il contribuente, che abbia i requisiti previsti dalla norma, sostiene per se stesso (è il caso del minore emancipato o del minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori).

La detrazione compete per un importo di spesa non superiore, per ciascun ragazzo, a 210 euro (l’importo massimo detraibile, quindi, ammonta a 40 euro), anche se le spese sono relative ai familiari a carico. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, “detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli. I genitori che partecipano entrambi alle spese, pertanto, dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all’onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva” (risoluzione AdE 50/E/2009). Nell’importo devono essere comprese anche le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione unica con il codice onere “16”.

Come già detto, la detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Con riguardo al requisito anagrafico, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che “in considerazione del principio di unità del periodo d’imposta, (…) pur in assenza di una specificazione normativa, (…) lo stesso ricorre purché sussista anche per una sola parte del periodo d’imposta” (circolare AdE 34/E/2008, paragrafo 14.1). Quindi, ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 5 anni nel corso del 2017, si ha diritto alla detrazione anche per le spese eventualmente sostenute (nello stesso anno) prima del compimento dell’età.

La norma in esame prevede espressamente che la detrazione compete per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con apposito decreto. Tali caratteristiche sono state definite dal D.I. 28.03.2007, il cui articolo 1, rubricato “Definizione di strutture sportive” prevede che, ai fini della detrazione in esame:

  • per associazioni sportive devono intendersi le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, commi 17 e seguenti, L. 289/2002, che nella propria denominazione sociale riportano l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica
  • per palestre, piscine, altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, inclusi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Ne consegue che non si ha diritto alla detrazione per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva svolta presso quelle associazioni che, non avendo ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni, non possono essere qualificate come “sportive dilettantistiche”. Allo stesso modo, la detrazione non compete per l’attività svolta presso le società di capitali di cui alla L. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) e le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali), che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Lo stesso D.I. 28 marzo 2007, all’articolo 2, stabilisce le modalità di certificazione delle spese. Queste ultime devono essere documentate mediante bollettino bancario o postale, ovvero mediante fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui devono risultare i seguenti dati:

  • ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale, ovvero, se persona fisica, nome, cognome e residenza, nonché codice fiscale, delle associazioni sportive, palestre, piscine, altre strutture e impianti sportivi presso cui è svolta l’attività
  • causale del pagamento (iscrizione annuale, abbonamento)
  • attività sportiva esercitata
  • importo corrisposto per la prestazione resa
  • dati anagrafici del ragazzo che pratica l’attività sportiva
  • codice fiscale di chi effettua il pagamento.

Nell’ipotesi di pagamenti eseguiti a favore dei Comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive, è necessario che la spesa sostenuta sia documentata con le stesse modalità sopra descritte. In altri termini, dal bollettino bancario o postale intestato al Comune, ovvero dalla ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva, devono risultare i dati di cui all’elenco precedente. Infatti, il semplice bollettino di c/c intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che rilascia l’associazione sportiva con l’elenco dei ragazzi, che hanno frequentato i corsi sportivi, non rappresentano una documentazione idonea ai fini della detrazione (circolare AdE 20/E/2011, paragrafo 5.9).

Nella dichiarazione dei redditi, le spese in esame devono essere esposte con il “codice 16” all’interno del Quadro E, Righi da E8 a E10, del modello 730 e del Quadro RP, Righi da RP8 a RP13, del modello Redditi PF.

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