16 Febbraio 2017

La detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata nel modello 730/2017

di Luca Mambrin
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L’articolo 1, comma 56, della Legge 208/2015, al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, ha introdotto una nuova detrazione Irpef, pari al 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva:

  • per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale in classe energetica A o B,
  • effettuato entro il 31.12.2016,
  • ove il cedente sia un’impresa costruttrice.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti nella circolare 20/E/2016, la quale, tenuto conto delle finalità della disposizione in esame, diretta a “equilibrare” il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva rispetto alle medesime operazioni soggette all’imposta di registro, ha esteso l’agevolazione non solo agli acquisti effettuati da imprese “costruttrici” ma anche a quelli effettuati da imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

Per poter beneficiare della detrazione in esame, un contribuente deve acquistare, direttamente dall’impresa costruttrice, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2016, una unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Pertanto la detrazione spetta, sia per acquisti di immobili destinati ad abitazione principale, sia per acquisti di immobili da tenere a disposizione o da dare in locazione a terzi e non sono previste esclusioni per gli immobili di lusso.

Per quanto riguarda le pertinenze, quali, ad esempio, posto auto e cantina, l’Agenzia, nella circolare 20/E/2016, ha precisato che possa applicarsi il criterio dell’estensione del beneficio fiscale spettante all’unità abitativa anche alla pertinenza, a condizione che:

  • l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa;
  • l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.

Dato che la norma di riferimento non contiene una specifica disposizione che vieti il cumulo della detrazione in commento con altre agevolazioni in materia di Irpef, la circolare AdE 20/E/2016 ammette poi la possibilità che il contribuente che acquista un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione possa beneficiare:

  • sia della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto;
  • sia dell’agevolazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir che prevede una detrazione del 50% calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile, entro un importo massimo di 96.000 euro, ripartita in 10 quote costanti annuali.

Analogamente nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all’immobile agevolato, il contribuente potrà beneficiare:

  • sia della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto;
  • sia della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. d) del Tuir pari al 50% del costo di realizzazione documentato dall’impresa.

Tuttavia, viene precisato che non è possibile comunque far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, quindi, le detrazioni di cui agli articoli 16-bis, comma 3 e 16-bis, comma 1, lettera d) del Tuir, non possono essere applicate anche all’Iva per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione ex articolo 1, comma 56, della Legge 208/2015.


Esempio

Un contribuente acquista nell’anno 2016 da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di 250.000 euro + Iva al 4% per 10.000 euro, per un totale di 260.000 euro. Il contribuente potrà beneficiare:

(260.000 – 5.000) * 25% = euro 63.750

Su tale importo sarà possibile calcolare la detrazione del 50%:

63.750*50% = euro 31.875


Nell’ambito del modello 730/2017 è stato inserito nella sezione III-C del quadro E il nuovo rigo E59, dove andranno indicati:

  • in colonna 1: il numero della rata (per l’anno 2016 sarà pari a 1);
  • in colonna 2: l’importo dell’Iva pagata all’impresa da cui è stato acquistato l’immobile.

Riprendendo i dati dell’esempio precedente, il rigo E59 sarà così compilato:

 e59

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Il modello Unico delle persone fisiche e la dichiarazione precompilata