29 Luglio 2014

La costituzione di un trust per la locazione di un aeromobile all’estero non esclude la deducibilità dei canoni di leasing

di Luigi Ferrajoli
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I canoni di locazione finanziaria sostenuti da una società italiana e riferibili ad un aeromobile conferito in un trust al fine di realizzare un’intestazione fiduciaria della titolarità del medesimo mezzo, quale necessario schema giuridico-formale per consentire l’utilizzo di tale aeromobile secondo la legislazione statunitense e la locazione dello stesso negli Stati Uniti sono pienamente deducibili ai sensi dell’art. 102, comma 7, Tuir.

È questa la conclusione cui giunge la Commissione tributaria provinciale di Milano nella sentenza n. 1155 depositata in data 3 febbraio 2014, la quale ha preso in esame il trattamento fiscale da attribuire ad un contratto di locazione finanziaria derivato da una complessa operazione internazionale formalizzata con la costituzione di un trust avente per oggetto un aeromobile. In sostanza, secondo l’Agenzia delle entrate, nel caso in esame il contratto non poteva qualificarsi come leasing su aeromobile ma doveva, invece, essere considerato e trattato come un leasing azionario, con il quale la parte acquisiva i diritti di beneficiario di un trust, con la conseguenza che i relativi canoni di leasing non dovevano ritenersi deducibili ai sensi dell’art. 102, comma 7, Tuir.

L’operazione era la seguente:

  • la società italiana destinataria dell’avviso di accertamento (A) possedeva il 100% della società statunitense (B), la quale disponeva di un aeromobile oggetto di locazione ad una compagnia aerea statunitense;
  • la società B costituiva, mediante conferimento dell’aeromobile, un trust, nel quale assumeva la qualità di disponente e beneficiario, mentre la posizione di trustee veniva attribuita ad un soggetto terzo. La costituzione del trust era imposta dalla legislazione statunitense che vieta alle compagnie nazionali l’utilizzo di aeromobili di proprietà estera. Nella disciplina del trust veniva richiamata la locazione ordinaria dell’aeromobile alla compagnia aerea statunitense e veniva specificato che B rimaneva destinataria dei relativi canoni di locazione in quanto soggetto beneficiario del trust;
  • successivamente, previo accordo del trustee, la società B cedeva e trasferiva a tre società di leasing italiane il suo diritto in relazione al patrimonio del trust e all’accordo di trust. Le società di leasing italiane acquisivano lo status di parte e beneficiario del trust, con diritto a ricevere i canoni di locazione dell’aeromobile;
  • le società di leasing italiane, in qualità di cessionarie della posizione di beneficiario del trust, concedono la stessa, mediante contratto di leasing, alla società italiana A (destinataria dell’accertamento), che corrisponde i canoni di locazione finanziaria e, in qualità di beneficiario del trust, percepisce i canoni di locazione dell’aeromobile da parte della compagnia aerea statunitense.

Secondo l’Agenzia delle entrate il contratto di leasing in esame dovrebbe essere considerato e trattato alla stregua di leasing azionario con il quale la parte acquisisce i diritti di beneficiario del trust, con la conseguenza che la società non potrebbe dedurre i relativi canoni ai sensi dell’art. 102, comma 7, Tuir.

Secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano – anche considerato che la costituzione del trust era stata effettuata solo per consentire il noleggio dell’aeromobile alla compagnia statunitense in quanto imposta dalla legislazione americana che non consente l’utilizzo di aeromobili di proprietà di soggetti esteri – la costituzione del trust non comporta che oggetto della locazione finanziaria fosse la qualità di beneficiario del trust e non l’aeromobile, in quanto il trust, essendo un negozio giuridico riconducibile ad un istituto fiduciario di commow law, non è espressivo di una partecipazione. I canoni di locazione finanziaria sostenuti devono, quindi, ritenersi pienamente deducibili essendo riferibili ad un bene strumentale ai sensi dell’art. 102, comma 7, Tuir, così come sono soggetti a tassazione in Italia i canoni di locazione dell’aeromobile percepiti dalla società italiana in quanto soggetto beneficiario del trust.

I giudici tributari affermano che, nel caso di specie, il trust, grazie alla sua estrema flessibilità in termini costitutivi, ha rappresentato il migliore e più efficiente strumento a disposizione della società per concedere in locazione l’aeromobile ad una compagnia americana senza perdere i benefici economici correlati all’operazione di leasing. Nel caso in esame, non si è in presenza di una locazione finanziaria di “strumenti partecipativi” ma di una usuale locazione di un bene registrato ed il trust null’altro rappresenta che una mera intestazione fiduciaria, conseguentemente l’operazione non ha portato alcun risparmio fiscale indebito in capo alla società italiana, considerando che laddove la società avesse avuto la possibilità di locare l’aeromobile negli Stati Uniti direttamente dall’Italia il trust non sarebbe mai stato costituito.

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