30 Luglio 2014

Trust: perché dovremmo pagare alla fine?

di Ennio VialVita Pozzi
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La questione sempre attuale in materia di tassazione degli atti di trust riguarda l’applicazione dell’imposta di donazione nella fase iniziale o nella fase finale.

In un precedente intervento abbiamo avuto modo di esaminare come la proposta di legge n.2301 presentata il 14 aprile scorso d’iniziativa del deputato Mara Carfagna, affronta il delicato tema della tassazione indiretta dei trust prevedendo che il prelevamento del tributo debba sostanzialmente avvenire nella fase finale e non in quella iniziale di disposizione dei beni.

Sotto il profilo logico, l’approccio è sicuramente corretto per una serie di motivi.

Innanzitutto si deve rilevare come in sede di disposizione dei beni in trust manchi qualsiasi arricchimento sia nei confronti del trustee, sia nei confronti del beneficiario. Ovviamente bisogna valutare caso per caso ed in effetti, se il beneficiario è titolare del potere di acquisire i beni dal trust da subito, l’imposta di donazione è sicuramente dovuta.

Pur con le dovute e profonde differenze, il trust ha elementi in comune con il mandato fiduciario in quanto il trustee è una sorta di fiduciario che gestisce i beni nell’interesse dei beneficiari. L’effettivo arricchimento di questi ultimi interverrà nel momento in cui i beni giungeranno loro oppure nella fase antecedente in cui gli stessi acquisiranno il diritto di apprendere i beni.

In linea con questa impostazione si rileva del resto come i beni del trust non risultino di provenienza donativa: la vera donazione interviene solo alla fine.

Le impostazioni dell’Amministrazione finanziaria discendono probabilmente dall’esigenza di semplificare la riscossione, essendo molto più difficile valutare un successivo prelievo nelle fasi susseguenti di prosecuzione del trust.

La normativa che forse verrà sarà quindi più coerente con i principi del nostro sistema tributario tuttavia, accantonando per un attimo considerazioni giuridiche e facendo i conti con le nostre tasche, la domanda che sorge spontanea è: ma staremo meglio?

L’imposizione dovrebbe essere così strutturata: verrà eliminata alla radice qualsiasi pretesa di imposizione proporzionale nella fase dispositiva dei beni tuttavia verrà implicitamente superata l’indicazione data dall’Amministrazione nella circolare n.48/E/2007 secondo cui il pagamento iniziale dell’imposta di donazione esclude qualsiasi successivo prelievo (a parte le ipocatastali) anche in ipotesi di incremento del valore del fondo in trust. In sostanza, si paga l’imposta di donazione nella fase finale quando i beni saranno assegnati ai beneficiari del fondo.

L’impostazione attuale non è sempre sconveniente al contribuente in quanto il livello dell’imposta di donazione è molto basso sia per l’esiguità delle aliquote che per la generosità delle franchigie.

Disporre il proprio patrimonio in trust oggi, seguendo l’impostazione della circolare n.48/E/2007, significa pagare subito ma pagare poco e (soprattutto) una volta per tutte.

Pagare l’imposta di donazione alla fine potrebbe determinare un livello impositivo maggiore sia a seguito di un possibile incremento delle aliquote e/o una riduzione delle franchigie sia perché il valore del patrimonio potrebbe aumentare con il trascorrere degli anni.

Ovviamente, lo stesso risultato potrebbe essere ottenuto con una banale donazione ma è evidente che le conseguenze civilistiche non sono le stesse.

Se dono il mio patrimonio divengo povero mentre il trust potrà provvedere al sostentamento del disponente. Se dono, i donatari potrebbero gestire malamente quanto ricevuto, portando anche alla dissipazione del patrimonio. Diversamente il trust sarà gestito secondo la dovuta avvedutezza. Sotto questo profilo è evidente che la scelta del trustee dovrebbe preferibilmente ricadere su una figura professionale.

A prescindere dalla scelta che il legislatore adotterà, è essenziale definire in modo chiaro le regole in modo da prevenire il rischio che un’incertezza nella disciplina fiscale possa comportare delle limitazioni all’utilizzo di questo istituto che presenta indubbi connotati di utilità sociale.

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