5 Maggio 2023

La contabilizzazione del credito di imposta formazione 4.0 del 2022

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017) si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 210, L. 160/2019 e articolo 1, comma 1064, lettera i), L. 178/2020).

Per i progetti avviati entro il 17 maggio 2022, il credito di imposta spettante alle piccole imprese è pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Sono ammissibili anche le spese relative al personale dipendente, partecipante in veste di docente o tutor nel limite del 30% della retribuzione annua complessiva. Sono inoltre ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro.

Nel bilancio al 31 dicembre 2022 occorre rilevare il contributo in contropartita al credito di imposta calcolato sul costo del personale.

In base al principio contabile OIC12, i contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri sono contributi in conto esercizio, dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, sono rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti.

Pertanto, i contributi in conto esercizio “bilanciano” i costi di addestramento e di qualificazione del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili che secondo i principi contabili (OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali) sono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell’esercizio in cui si sostengono.

Un eventuale capitalizzazione (se riferiti a start-up o avviamento di una nuova società o di una nuova attività, secondo le indicazioni degli OIC24) richiede un diverso trattamento del contributo.

Si ipotizzi che la società Bianca Srl abbia organizzato un corso di formazione 4.0 con docente interno, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 a cui hanno partecipato alcuni lavoratori dipendenti. Se Bianca Srl è una piccola impresa, il credito di imposta formazione 4.0 maturato sarà pari al 50% del costo del personale occupato nel corso.

Al 31 dicembre 2022, occorre rilevare il contributo:

Credito di imposta formazione 4.0 (SP CII5bis)   a             Contributi in conto esercizio (CE-A5)               5.000

Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Ai soli effetti dell’individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta, le spese relative all’obbligo di certificazione contabile si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir ma occorre riportarlo in dichiarazione dei redditi nel quadro RU, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.