21 Giugno 2023

La compilazione del Quadro RK nel modello Redditi SC 2023

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito del Modello Redditi Società di capitali (Redditi SC), da presentare nel 2023 per il periodo d’imposta 2022, il Quadro RK, denominato “Cessione delle eccedenze dell’IRES nell’ambito del gruppo” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

  • società o ente appartenente a un gruppo, in caso di cessione dell’eccedenza dell’Ires risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dal cedente;
  • società o ente appartenente a un gruppo, cessionario delle eccedenze dell’Ires, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente allo stesso gruppo;
  • soggetto partecipante alla tassazione di gruppo che, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, Tuir, cede le eccedenze d’imposta maturate prima dell’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo (ex articolo 117 Tuir) a una società o a un ente appartenente a un gruppo.

Si ricorda che la disciplina della cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo è dettata dall’articolo 43-ter D.P.R. 602/1973, il cui comma 4 stabilisce che agli effetti del regime della cessione delle eccedenze “appartengono al gruppo l’ente o società controllante e le società da questo controllate”.

La stessa disposizione precisa, inoltre, che “si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo (…) per una percentuale superiore al 50% del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti”.

Ai fini dichiarativi, il comma 2 del ricordato dell’articolo 43-ter prevede che “nei confronti dell’Amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l’ente o la società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi”.

In altri termini, quindi, la compilazione del Quadro RK da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze.

Per effetto della presentazione della dichiarazione da parte del cedente, il cessionario acquisisce la titolarità delle eccedenze, ancorché, in applicazione della clausola di retroattività prevista dalla legge, le eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente (1° gennaio 2023, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

In presenza di più soggetti cessionari o cedenti, nell’ipotesi in cui non sia sufficiente un unico Quadro RK per la relativa elencazione, si è tenuti a utilizzare altri Quadri RK, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportando la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra all’interno del Quadro stesso.

Si ricordi, inoltre, che:

  • la cessione può riguardare anche solo una parte dell’eccedenza dell’Ires;
  • le quote delle eccedenze non cedute possono essere compensate in applicazione delle disposizioni dettate dal Lgs. 241/1997, in diminuzione dei versamenti d’imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso;
  • la società o l’ente cedente è tenuta, a pena d’inefficacia della cessione, a indicare all’interno del Quadro RK in cui sono esposte le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il Quadro RK, peraltro, deve essere utilizzato nei seguenti ulteriori casi:

  • dal soggetto partecipante in società fuoriuscite dal regime della trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 Tuir che, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, M. 23.04.2004 (recante “Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116, TUIR”):
  • cede alla società già trasparente l’acconto versato in relazione ai redditi imputati per trasparenza, secondo le modalità dell’articolo 43-terP.R. 602/1973;
  • integra il maggiore acconto dovuto per effetto della fuoriuscita della società partecipata dal regime di trasparenza;
  • dalla società fuoriuscita dal consolidato che, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, D.M. 01.03.2018:
  • riceve dalla società o ente consolidante il versamento da questo effettuato per quanto eccedente il proprio obbligo secondo le modalità dell’articolo 43-terP.R. 602/1973;
  • versa l’acconto dovuto per effetto della fuoriuscita dal regime del consolidato;
  • dalla società partecipata fuoriuscita dal regime della trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 o 116, Tuir che, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, D.M. 23.04.2004, riceve dai soci il maggior acconto versato in relazione all’adesione al regime di trasparenza, secondo le modalità dell’articolo 43-terP.R. 602/1973.

Il Quadro RK è articolato in sei Sezioni:

  • SEZIONE I – Credito ceduto;
  • SEZIONE II – Acconto ceduto;
  • SEZIONE III – Crediti ricevuti;
  • SEZIONE IV – Acconto ricevuto dal consolidato;
  • SEZIONE V – Acconti ricevuti da soggetti partecipanti;
  • SEZIONE VI – Utilizzo delle eccedenze.

 

SEZIONE I – Credito ceduto

All’interno del rigo RK1, il cedente (società o ente) deve indicare l’ammontare dell’eccedenza dell’Ires, indicata nel rigo RN25 del quadro RN, oggetto di cessione ovvero, nel caso di adesione al consolidato, nel rigo GN10 o, nel caso di opzione per la trasparenza, nel rigo TN8.

Nei righi da RK2 a RK9, invece, devono essere indicati:

  • in colonna 1, il codice fiscale del cessionario;
  • in colonna 2, gli importi ceduti a ciascun soggetto.

 

SEZIONE II – Acconto ceduto

La Sezione II deve essere utilizzata dal soggetto partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza nelle ipotesi in cui lo stesso è tenuto alla compilazione del Quadro RK (vedi sopra), vale a dire qualora:

  • ceda alla società già trasparente l’acconto versato in relazione ai redditi imputati per trasparenza, secondo le modalità dell’articolo 43-ter D.P.R. 602/1973;
  • integri il maggiore acconto dovuto per effetto della fuoriuscita della società partecipata dal regime di trasparenza.

 

SEZIONE III – Crediti ricevuti

Il cessionario delle eccedenze Ires è tenuto a indicare nei righi da RK12 a RK16:

  • il codice fiscale del soggetto cedente;
  • le date da cui le cessioni si considerano effettuate;
  • gli importi ricevuti.

La casella di colonna 2 va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell’ambito del gruppo consolidato.

 

SEZIONE IV – Acconto ricevuto dal consolidato

Il rigo RK17 deve essere compilato dalla società precedentemente consolidata per esporre i dati relativi all’acconto, nell’ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

 

SEZIONE V – Acconti ricevuti da soggetti partecipanti

Nei righi RK18 e RK19 la società partecipata fuoriuscita dalla trasparenza deve indicare:

  • il codice fiscale del soggetto partecipante (colonna 1);
  • il codice 1 se l’opzione afferiva il regime di cui all’articolo 115 Tuir; il codice 2, se l’opzione afferiva il regime di cui all’articolo 116 Tuir (colonna 2);
  • la data della perdita di efficacia dell’opzione (colonna 3);
  • l’importo dell’acconto ricevuto (colonna 4); questo stesso importo deve essere riportato nel quadro RN, rigo RN22, colonna 2 (ovvero TN16, colonna 2 o GN21, colonna 2) del modello Redditi SC.

 

SEZIONE VI – Utilizzo delle eccedenze

Infine, nei righi da RK20 e RK27 devono essere indicati:

  • il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti (rigo RK20);
  • l’importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo RK21);
  • l’importo di rigo RK21 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna “importi a credito compensati” del modello di pagamento F24 (rigo RK22);
  • l’importo di rigo RK21 utilizzato in diminuzione dei versamenti Ires relativi alla dichiarazione in corso di presentazione, aventi scadenza antecedente alle date da cui le cessioni indicate in Sezione III si considerano effettuate; peraltro, se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d’imposta coincidente, deve essere indicato l’importo utilizzato in diminuzione degli acconti Ires relativi alla dichiarazione in corso di presentazione (rigo RK23);
  • la somma degli importi dei righi RK20 e RK21, al netto degli utilizzi indicati nei righi RK22 e RK23 (rigo RK24);
  • l’importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dei versamenti Ires relativi alla dichiarazione in corso di presentazione aventi scadenza successiva alle date da cui le cessioni indicate in Sezione III si considerano effettuate; peraltro, se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d’imposta coincidente, deve essere indicato l’importo utilizzato in diminuzione del saldo Ires relativo alla dichiarazione in corso di presentazione (rigo RK25);
  • l’importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 8 L. 342/2000 indicato nel quadro RQ, rigo RQ6 (rigo RK26); si ricordi che il citato articolo 8 disciplina i conferimenti di beni o aziende a favore di centri di assistenza fiscale;
  • l’importo di rigo RK24 che residua dopo l’utilizzo indicato nei righi RK25 e RK26, da riportare nel rigo RX2, colonna 2, del quadro RX (rigo RK27).