23 Settembre 2015

La competenza del giudice tributario in materia di classamento

di Luigi Ferrajoli
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Con la recente ordinanza n. 15201 del 21.7.2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, in materia di classamento, il Comune è legittimato ad impugnare le rendite catastali presso il giudice tributario, attribuendo così alle Commissioni tributarie e non ai giudici amministrativi la giurisdizione esclusiva per tale materia.

Nel caso in esame, il Comune di Terragno aveva adito la CTP di Trento, impugnando – nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, del Servizio Catasto della suddetta Provincia e delle società proprietarie (o concessionarie) degli impianti per la produzione di energia elettrica siti nel Comune medesimo – la nuova rendita catastale attribuita ai beni facenti parte dell’impianto idroelettrico di San Colombano situati nel Comune di Terragno, rendita peraltro adottata dal Servizio Catasto della Provincia Autonoma dopo che il TRGA di Trento, adito dal Comune di Trambileno, aveva annullato la rendita precedente.

In pendenza del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria, la Provincia Autonoma ricorreva in Cassazione proponendo regolamento preventivo di giurisdizione.

In tale contesto, la Corte ha rilevato che il disposto normativo di partenza è rappresentato dall’art.2, co.2, del D.Lgs. n.546/92, secondo cui “appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale…”.

Invero, alla luce del richiamato dettato, in tali materie sussisterebbe la giurisdizione del giudice tributario escludendo che “l’inciso ‘promosse dai singoli possessori’ sia idoneo a condizionare i limiti della giurisdizione riconosciuta al suddetto giudice” e che, in una lettura letterale, logica, e sistematica nonché costituzionalmente orientata, lo stesso “possa avere la funzione di contribuire (unitamente al profilo oggettivo) a delimitare la giurisdizione del giudice tributario in materia”.

Infatti, nonostante in passato la Suprema Corte avesse individuato nel TAR l’organo competente a decidere sulle impugnazioni promosse da enti locali – si vedano, a titolo esemplificativo, le SS. UU. n.67/10 (che avevano riconosciuto un interesse del Comune nelle controversie aventi ad oggetto il classamento ovvero la rendita catastale di un immobile, sia pure identificando nel giudice amministrativo quello munito di giurisdizione in proposito) nonché le sentenze n. 18565/09 e n. 8845/10 (che hanno riconosciuto anch’esse la legittimazione del Comune a impugnare la rendita catastale attribuita ad un immobile) – occorre evidenziare che, sul punto, la giurisprudenza del giudice di legittimità è in continua evoluzione, tanto da mostrarsi consapevole sia del fatto che il Comune – in relazione al classamento ed alla rendita catastale – è portatore di un proprio interesse ad agire, sia del fatto che l’impugnazione dell’atto di classamento ovvero della rendita catastale deve essere valutata nel medesimo processo ed in relazione a tutti i potenziali interessati.

Ciò considerato, la pronuncia delle Sezioni Unite in esame, muovendosi in tale direzione, ha escluso che l’inciso “promosse dai singoli possessori di cui all’art.2, co.2, del D.Lgs. n.546/92 possa far venire meno la competenza del giudice tributario quand’anche a ricorrere sia un soggetto (in questo caso, il Comune) che, pur non possedendo l’immobile, goda della relativa legittimazione sostanziale.

Invero, se eventuali altri soggetti portatori di interesse ad una decisione giurisdizionale in materia non potessero adire alcun giudice ovvero potessero adire solo un giudice appartenente ad altra giurisdizione, si verificherebbe un contrasto col diritto di azione costituzionalmente garantito e con alcuni dei valori fondanti del giusto processo (quali la stabilità delle decisioni, la funzionalità del processo e l’effettività della tutela giurisdizionale), che verrebbero messi a repentaglio dalla possibilità che sulla stessa questione potrebbero intervenire decisioni contrastanti provenienti da giudici appartenenti a diverse giurisdizioni alle quali il legislatore abbia astrattamente riconosciuto la possibilità di avere cognizione del medesimo oggetto.

Se così fosse, ad esempio, le decisioni sulla congruità della rendita potrebbero essere legittimamente più di una e quindi la rendita di un medesimo immobile potrebbe essere congrua per il giudice amministrativo adito dal Comune e non congrua per il giudice tributario adito dal possessore-contribuente, senza che peraltro, risulti previsto alcun rimedio per un simile “impasse“.

Alla luce di tali principi, le Sezioni Unite hanno confermato la giurisdizione del giudice tributario anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, la rendita o l’atto di classamento siano impugnate dal Comune e non (o non solo) dal contribuente.