1 Agosto 2015

IVA alternata per i mezzi di trasporto ceduti a soggetti sammarinesi

di Marco Peirolo
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Ai fini IVA, i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino sono disciplinati dal D.M. 24 dicembre 1993.

Considerato che San Marino non fa parte del “territorio della Comunità”, come definito dall’art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, l’art. 71 dello stesso decreto equipara le cessioni, eseguite mediante trasporto o consegna dei beni a San Marino, alle cessioni all’esportazione, non imponibili a IVA ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972.

In via generale, il regime di non imponibilità presuppone che il cessionario sammarinese sia un soggetto passivo IVA. In caso contrario, le cessioni sono soggette a IVA in Italia (art. 7 del D.M. 24 dicembre 1993), fatta eccezione per le:

  • cessioni di mezzi di trasporto “nuovi”, di cui all’art. 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993, vale a dire quelli che soddisfino almeno una delle condizioni relative, da un lato, alla percorrenza effettiva del mezzo anteriormente alla sua cessione a titolo oneroso (chilometraggio non superiore a 6.000 Km, ore di volo non superiori a 40 e ore di navigazione non superiori a 100) e, dall’altro, al momento di effettuazione della cessione (necessariamente non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di veicoli a motore, ovvero 3 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di aeromobili o di imbarcazioni).
  • cessioni di beni per corrispondenza, in base a cataloghi e simili con trasporto a carico del cedente nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni (cd. “vendite a distanza”).

Tali operazioni, infatti, sono in ogni caso assoggettate a IVA nel Paese di destinazione (nella specie, a San Marino), ai sensi, rispettivamente, degli artt. 19 e 20 del D.M. 24 dicembre 1993, anche se il cedente non è un operatore economico. In quest’ultima ipotesi, il cedente italiano può chiedere il rimborso dell’IVA pagata in sede di acquisto, previa presentazione del modello 38 RIC, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002, all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente, entro 60 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 19 del D.M. 24 dicembre 1993 e art. 4 del D.M. 19 gennaio 1993).

Riepilogando, quando il cessionario sammarinese è un soggetto passivo IVA, indipendentemente dallo status “nuovo” o “usato” del mezzo di trasporto, si applica il regime di non imponibilità se ricorrono le condizioni previste dall’art. 4 del D.M. 24 dicembre 1993, essendo richiesto che l’operatore italiano:

  • sia in possesso dell’esemplare della fattura restituitagli dall’acquirente sammarinese, sul quale è stata applicata la marca, debitamente perforata con l’indicazione della data e munito di timbro a secco apposto dall’ufficio tributario di San Marino;
  • ne abbia preso nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972). Tale formalità, se non adempiuta, non preclude l’applicazione del beneficio della non imponibilità in presenza di una cessione effettivamente realizzata con il trasporto/spedizione dei beni a San Marino (Cass. 18 luglio 2014, n. 16450);
  • abbia provveduto a redigere, per la sola parte fiscale, ed a presentare l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (modello INTRA 1-bis). La periodicità di presentazione degli elenchi è determinata in relazione all’ammontare delle cessioni intracomunitarie effettuate nell’anno precedente, senza considerare il volume delle cessioni verso San Marino (R.M. 23 aprile 1997, n. 83/E).

Laddove, però, il mezzo di trasporto sia “usato”, se il cedente italiano ha applicato il regime speciale del margine, la differenza tra il prezzo dovuta dal cessionario e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, beneficia della non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.L. n. 41/1995.

Se, invece, il cessionario sammarinese è un “privato consumatore”, è prevista l’applicazione alternata dell’IVA, a San Marino o in Italia, in funzione dello status, rispettivamente, “nuovo” o “usato”, del mezzo di trasporto.

Nello specifico, se il mezzo è “nuovo”, è il cedente italiano, soggetto passivo, che deve assolvere l’imposta dovuta a San Marino previa identificazione ai fini IVA, mentre per il mezzo “usato” è previsto l’addebito al cliente sammarinese dell’IVA dovuta in Italia, che può essere calcolata sul margine, come sopra determinato, se il cedente nazionale applica il regime speciale per i beni d’occasione, di cui all’art. 36 del D.L. n. 41/1995.