28 Settembre 2020

Istanza per il rimborso dell’Iva versata in un altro Stato membro

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, le spese sostenute per alberghi, ristoranti, noleggio autovettura a breve termine, ecc. (servizi in deroga) ai fini Iva richiedono l’applicazione dell’imposta dello Stato membro in cui il servizio viene reso; così, ad esempio, le spese di vitto e alloggio in Francia, richiedono l’applicazione dell’imposta francese.

Analogo discorso vale per gli acquisti di beni “consumati” all’interno dello Stato membro in cui avviene la compravendita: è il caso, ad esempio, del rifornimento di carburante in un altro Paese membro, anch’esso soggetto all’imposta nell’altro Stato Ue.

Per il committente/cessionario italiano l’Iva estera assolta sull’operazione rappresenta:

  • un maggior costo da imputare ad incremento del servizio o del bene acquistato,
  • oppure un credito, qualora l’impresa scelga di richiedere l’imposta a rimborso.

Per richiedere il rimborso dell’Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs. 18/2010).

In tal caso occorre rilevare il credito verso lo Stato estero in contabilità generale, tenendo conto degli eventuali limiti di detraibilità Iva previsti per i soggetti residenti in quello stesso Stato.

Gli operatori interessati ad ottenere il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro, devono presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2020, con riferimento agli acquisti effettuati nell’anno 2019.

La sola modalità ammessa di presentazione della richiesta di rimborso è quella elettronica, nel rispetto della Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008.

Per effetto di questa disposizione normativa la richiesta può essere presentata esclusivamente mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° Aprile 2010).

Il periodo di riferimento della domanda non può essere superiore all’anno mentre può essere infrannuale, ma non inferiore a tre mesi, come previsto dalla Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, e può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (fino al 30 settembre dell’anno successivo).

Se il contribuente vanta un credito Iva per un periodo inferiore a tre mesi, potrà richiedere il rimborso dell’imposta utilizzando esclusivamente la richiesta annuale.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di un’impresa in possesso di fatture (hotel, ristoranti, rifornimenti in Ue) per il solo mese di gennaio 2020 che, a seguito del blocco della mobilità tra Stati membri imposto dalla diffusione del Covid-19, non ha sostenuto analoghe spese nei mesi di febbraio e marzo: tale soggetto non ha potuto presentare l’istanza di rimborso infrannuale (riferita al 1° trimestre 2020) e potrà presentare esclusivamente la richiesta annuale.

La domanda va presentata telamticamente, dal contribuente in conto proprio o tramite un soggetto delegato.

A seguito della trasmissione dell’istanza da parte del contribuente viene rilasciata una ricevuta di presentazione, contenente il numero di protocollo assegnato all’istanza; l’Agenzia delle entrate, dopo aver effettuato gli opportuni controlli preliminari circa l’insussistenza di cause di esclusione e la completezza delle informazioni fornite, provvede ad inoltrare la richiesta al Paese membro di rimborso (entro 15 giorni dalla ricezione della domanda).

Il provvedimento n. 53471/E/2010 (Allegato B) definisce i controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate riguardanti:

  • i codici utilizzati per la descrizione dell’attività e dei beni (devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro competente per il rimborso);
  • il periodo del rimborso, che non deve essere maggiore ad un anno solare e non deve essere inferiore ad un trimestre solare (salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell’anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività);
  • i requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso;
  • l’importo del rimborso (non deve essere inferiore al minimo consentito);
  • l’ammontare detraibile dell’imposta sul valore aggiunto indicato nella domanda.

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.

Il rimborso spettante verrà erogato direttamente dallo Stato membro competente (entro quattro mesi), secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Allo stesso modo, eventuali informazioni riguardanti la pratica potranno essere richieste dallo Stato membro di rimborso come, ad esempio, la richiesta di una copia delle fatture.