1 Luglio 2021

Irap non dovuta anche se è stata presentata la dichiarazione

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Anche se il contribuente ha presentato la dichiarazione Irap può comunque dimostrare, in giudizio, che non sussiste autonoma organizzazione, potendo in questo modo vedersi annullata la cartella di pagamento emessa a seguito della procedura di liquidazione automatica ex articolo 36 bis D.P.R. 600/1973.

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18581, depositata ieri, 30 giugno.

Il caso riguarda un avvocato che, pur avendo presentato la dichiarazione Irap, non aveva versato l’imposta, ritenendo non sussistente l’autonoma organizzazione.

Impugnava, dunque, la cartella di pagamento ricevuta a seguito della procedura di liquidazione automatica ex articolo 36 bis D.P.R. 600/1973.

Il contribuente risultava soccombente in secondo grado, avendo la CTR rilevato che la cartella era stata emessa a fronte di un omesso versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, e avrebbe potuto dunque essere impugnata soltanto per vizi propri, e non per questioni di merito.

Il professionista proponeva ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, investita della questione, è tornata a ricordare che, secondo l’orientamento ormai costante della stessa Corte:

  • se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi, affermando di essere soggetto a Irap, ma non effettua il versamento, l’Agenzia delle entrate è legittimata ad emettere la cartella di pagamento, poiché l’esistenza dell’autonoma organizzazione è stata dichiarata dallo stesso contribuente;
  • la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà ma una dichiarazione di scienza, dunque emendabile e ritrattabile, ragion per cui il contribuente, anche in sede contenziosa può provare che l’originaria dichiarazione era viziata da errore di fatto o di diritto, e, che, quindi, il presupposto impositivo non era sussistente (SS. UU., n. 13378/2016; Cassazione, n. 21968/2015);
  • in quest’ultimo caso, spetta al contribuente che intende “ritrattare” la propria dichiarazione dimostrare il fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria.

Invero, come chiarito dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 6239 del 05.03.2020, se non fosse previsto a carico del contribuente l’onere di provare la mancanza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione “si determinerebbe un’irrazionale disparità di trattamento a sfavore di coloro che chiedono il rimborso di un’imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, rispetto a coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti all’imposta ed averla indicata nella dichiarazione, ne omettono (in tutto o in parte) il versamento”.