20 Dicembre 2021

Investimenti in beni strumentali utilizzati presso cantieri esteri

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la risposta all’interpello 829 del 17 dicembre, inerente al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, l’Agenzia delle entrate si è nuovamente pronunciata in materia di configurabilità di un’ipotesi di “destinazione a strutture produttive ubicate all’estero” nel caso di bene impiegato temporaneamente presso cantieri ubicati oltre il territorio dello Stato.

L’argomento era già stato oggetto di chiarimenti in due documenti di prassi emanati dall’Amministrazione finanziaria ed espressamente richiamati nella recente risposta 829:

Il credito d’imposta ex articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020 è riconosciuto a favore degli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.

La destinazione verso strutture produttive ubicate all’estero ovvero “delocalizzazione” fa scattare il recupero dell’agevolazione (c.d. recapture) quando avviene nel periodo di sorveglianza circoscritto ex lege entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione di un bene ordinario o a quello di interconnessione di un bene 4.0.

Condizione necessaria sia per l’accesso, sia per il successivo mantenimento dell’agevolazione è dunque la destinazione del bene strumentale a una struttura produttiva ubicata nel territorio dello Stato.

La ratio legis del vincolo di territorialità è quella di “ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, senza che il bene stesso abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene”.

L’articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), che al comma 2 ha introdotto il meccanismo di recapture nell’iperammortamento, prevede espressamente la disapplicazione del recupero dell’agevolazione a beni che “siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato”.

Emerge dunque un’accezione di “delocalizzazione” inclusiva dei soli trasferimenti dei beni:

  • effettuati a titolo definitivo al di fuori del territorio dello Stato;
  • effettuati verso vere e proprie strutture produttive estere.

Nella risposta all’interpello 14/2020, in linea con questa impostazione, l’Agenzia delle entrate ha confermato la spettanza dell’iperammortamento in caso di delocalizzazione temporanea dei beni agevolati presso cantieri esteri in virtù di contratti di noleggio implicanti lo spostamento oltre i confini, dando rilevanza al mantenimento di un nesso funzionale tra i beni e l’attività d’impresa svolta in Italia che non configurerebbe una “struttura produttiva all’estero”.

Analogamente, nella risposta all’interpello 259/2021 viene confermato il credito d’imposta ex L. 160/2019 a favore di beni destinati allo svolgimento di attività manutentiva sulle pipeline prevalentemente ubicate all’estero, in ragione dell’assenza di “struttura produttiva all’estero”.

La recente risposta all’interpello 829/2021, in cui l’istante chiede conferma dell’applicabilità del credito d’imposta ex L. 178/2020 sia nel caso di svolgimento diretto di lavorazioni, con personale proprio, presso cantieri esteri di committenti italiani e stranieri, sia nel caso di noleggio del macchinario, con o senza operatore, a clienti italiani e esteri, che intendono utilizzarlo per eseguire direttamente lavorazioni all’estero, sintetizza efficacemente gli elementi caratteristici che, a seconda della modalità di utilizzo del bene, denotano assenza di delocalizzazione verso una struttura produttiva all’estero.

In caso di bene concesso in locazione operativa o noleggio a terzi, con spostamento temporaneo dei beni all’estero, non si configura delocalizzazione e dunque il locatore o noleggiante può legittimamente beneficiare del credito d’imposta ex L. 178/2020 al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • mantenimento di un nesso funzionale tra i beni e l’attività d’impresa svolta in Italia;
  • non prevalenza dell’utilizzo all’estero rispetto all’utilizzo in Italia in termini di tempo e in termini economici.

In caso di bene direttamente impiegato dal beneficiario in attività svolte all’estero, non si configura delocalizzazione e dunque l’impresa può legittimamente beneficiare del credito d’imposta ex L. 178/2020 al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • luogo di impiego del bene strumentale privo di caratteristiche tali da rappresentare di per sé una «struttura produttiva» ubicata all’estero, in relazione a beni materiali, beni immateriali e risorse umane;
  • appartenenza dei beni alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale;
  • utilizzo dei beni nell’ambito dell’attività ordinariamente svolta dall’impresa.