20 Dicembre 2021

La società semplice socia preclude il regime di trasparenza

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

Il regime di trasparenza fiscale per società di capitali di cui all’articolo 116 Tuir non può essere innescato quanto tra i soci è presente un soggetto diverso dalla persona fisica, anche nel caso in cui questo soggetto sia una società semplice che a sua volta è partecipata esclusivamente da persone fisiche: questo è il chiarimento, non totalmente condivisibile, offerto nella risposta ad interpello n. 822 pubblicata nella giornata di venerdì scorso, 17 dicembre.

 

Il regime di trasparenza

Nell’ordinamento tributario è presente da quasi 20 anni il regime di trasparenza fiscale, che consente alle società di capitali di optare per l’imputazione in capo ai soci del reddito maturato, in luogo della tassazione in capo al soggetto che ha realizzato tale reddito.

Tale regime è declinato secondo due ipotesi, con analoghe regole applicative, ma con diversi requisiti di accesso:

  • l’articolo 115 Tuir disciplina l’istituto della trasparenza fiscale applicabile alle società di capitali partecipate da altre società di capitali. Il soggetto partecipato può essere una società per azioni, in accomandita per azioni, una società a responsabilità limitata, società cooperativa o una società di mutua assicurazione, residente nel territorio dello Stato; i soci devono essere esclusivamente società ed enti rientranti nelle medesime tipologie, purché tutti i soci detengano direttamente una quota di partecipazione agli utili e una percentuale di diritti di voto in assemblea non inferiore al 10% e non superiore al 50%;
  • il successivo articolo 116 Tuir regola il regime della trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria. A tale regime possono accedere le società a responsabilità limitata o società cooperative a responsabilità limitata, residenti, con volume di ricavi dichiarati nell’anno precedente non superiore al limite previsto per gli Isa, e, quindi, a 5.164.569 euro, il cui capitale sia interamente posseduto da soci persone fisiche di numero non superiore a 10 (20 in caso di società cooperative a responsabilità limitata).

La caratteristica peculiare di tali regimi è il fatto che i soci tassano pro quota i redditi conseguiti dalla società partecipata, indipendentemente dalla percezione; conseguentemente, quando vi sarà la distribuzione di tali dividendi, questi non sconteranno alcun ulteriore prelievo.

 

Il socio società semplice

Il caso esaminato nell’interpello in commento riguarda una ipotesi di applicazione del secondo regime richiamato, la “piccola trasparenza” di cui all’articolo 116 Tuir, caratterizzata dal fatto che tra i soci della società in relazione alla quale si vorrebbe optare per il regime di trasparenza è presente una società semplice.

L’istante riterrebbe possibile l’opzione in quanto i soci della società semplice sono tutti persone fisiche e, quindi, il reddito maturato dalla Srl partecipata, in ultima istanza, verrebbe imputato, e conseguentemente tassato, solo in capo a persone fisiche.

Tale convinzione verrebbe peraltro corroborata dalla previsione contenuta nell’articolo 32-quater D.L. 124/2019, il quale dispone che “I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale”; in definitiva, osserva l’istante, è come se gli utili corrisposti dalla Srl alla società semplice fossero tassati direttamente in capo ai soci della società semplice, come se la società semplice non esistesse.

Tale impostazione però non ha convinto l’Amministrazione Finanziaria, che quindi nega la possibilità di innescare la trasparenza in relazione al caso descritto.

Il primo motivo a base del diniego risiede nella formulazione letterale dell’articolo 116 Tuir (ossia il fatto che la compagine sociale deve essere composta “esclusivamente da persone fisiche”), che ad avviso dell’Agenzia non può essere disattesa. Motivazione formalistica che convince poco e sulla quale pareva possibile soprassedere, in quanto finisce per mortificare la sostanza dell’istituto.

In realtà anche la motivazione sostanziale lascia perplessi e pare articolata in maniera troppo superficiale.

Nel documento in commento si afferma infatti che l’opzione per la trasparenza comporta l’imputazione dei redditi della società trasparente direttamente ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili posseduta da ciascuno di essi ed a prescindere dall’effettiva percezione, “con la conseguenza che gli utili maturati in regime di trasparenza non concorrono a formare il reddito dei soci, anche qualora siano distribuiti dopo la vigenza dell’opzione per la trasparenza e anche ove eccedano il reddito imputato per trasparenza.”

Dunque, afferma l’Agenzia, ove si consentisse l’adesione al regime della trasparenza fiscale da parte della Srl partecipata dalla Ss, gli utili prodotti dalla Srl ricadrebbero nella suesposta irrilevanza fiscale, il che sarebbe in contrasto con le finalità dell’articolo 32-quater sopracitato, a mente del quale gli utili distribuiti alla società semplice si intendono percepiti (e sono dunque tassati) in capo ai rispettivi soci.”

In realtà la soluzione offerta dall’Agenzia è basata su un assunto inesatto, contenuto nella risposta all’interpello, secondo cui “gli utili maturati in regime di trasparenza non concorrono a formare il reddito dei soci; infatti, la circolare 49/E/2004 afferma che, a non essere tassati, sono i dividendi distribuiti dalla società partecipata. E questo è di tutta evidenza in quanto tali utili sono già stati precedentemente tassati per trasparenza al momento della maturazione.

Quindi che vantaggio illecito vi sarebbe per i soci della Ss nel partecipare alla Srl indirettamente?

L’utile della Srl trasparente viene imputato ai soci e, qualora il socio fosse una società semplice, verrebbe a sua volta imputato ai soci di quest’ultima: non vi è quindi alcun reddito che sfugge a prelievo. Tale impostazione, peraltro, pare in linea con il principio ispiratore dell’articolo 32-quater D.L. 124/2019 che mira a rendere del tutto neutra la detenzione di partecipazioni tramite società semplici.

Con questo assunto, la situazione fiscale che si verrebbe ad ottenere si presenterebbe del tutto analoga all’ipotesi per cui i soci della società semplice dovessero partecipare direttamente nella Srl trasparente.

La posizione espressa nell’interpello, a parere di chi scrive, dovrebbe essere rivista.