26 Novembre 2015

Inesistenza della notificazione effettuata direttamente da Equitalia

di Luigi Ferrajoli
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La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, con la sentenza n. 2005 del 12 ottobre 2015, si è pronunciata sulla dibattuta questione riguardante la notificazione eseguita direttamente dall’Agente della riscossione, senza avvalersi di quei soggetti espressamente richiamati dalla legge.

La vicenda in commento trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento con cui la società ricorrente ha rilevato la nullità della notificazione poiché effettuata direttamente dal concessionario della riscossione a mezzo raccomandata postale.

Equitalia, soccombente in primo grado, ha sostenuto nel proprio ricorso in appello che il solo fatto che l’agente della riscossione non sia citato nell’elenco dei soggetti incaricati della notificazione delle cartelle di pagamento, non possa sostanzialmente escludere questa facoltà, posto che il secondo periodo del primo comma dell’articolo 26 D.P.R. 602/1973 formula sul punto un ampio riferimento alla possibilità di notificazione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, comunque, con la sottoscrizione del tagliando di ricevimento si è perfezionata la notificazione.

L’articolo 26 D.P.R. 602/1973 recita testualmente: “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”.

Prosegue poi la norma prevedendo la possibilità che la notifica possa avvenire anche tramite servizio postale con la spedizione di un plico chiuso senza avvalersi della relata, individuando il momento dell’avvenuta notifica alla data di sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario o delle persone autorizzate al ritiro.

Per meglio comprendere il tema della questione, è opportuno ripercorrere, seppur brevemente, quello che è stato l’excursus legislativo dell’articolo 26 D.P.R. 602/1973.

In seguito all’entrata in vigore, la norma è stata soggetta a diverse modificazioni: la prima per opera del D.Lgs. 46/1999, poi quella attuata in seguito all’emanazione del D.Lgs. 193/2001 e, infine, quella realizzata dal D.L. 78/2010. Nella sua originaria impostazione, era prevista la facoltà per l’Agente incaricato della riscossione di eseguire direttamente la notificazione delle cartelle di pagamento tramite invio raccomandata con avviso di ricevimento, senza imporre l’ausilio dei pubblici ufficiali.

In seguito alla riforma dell’articolo 26 D.P.R. 602/1973 posta in essere nel 1999, il Legislatore ha escluso il concessionario della riscossione dal novero dei soggetti legalmente abilitati all’esecuzione della notificazione delle cartelle di pagamento, non rientrando certamente Equitalia nella categoria degli ufficiali della riscossione.

La CTR di Bologna, nella sentenza in commento, ha avuto modo di censurare l’interpretazione fornita da Equitalia e dalla Agenzia delle Entrate, unicamente fondata sul secondo periodo dell’articolo 26 D.P.R. 602/1973

Secondo i Giudici non pare revocabile in dubbio che un’eventuale interruzione interpretativa dei periodi dello stesso comma porti a inevitabili conflitti con la ratio della disposizione e con lo scopo che il Legislatore si è prefissato. Il secondo periodo della norma non è altro che la prosecuzione di quanto statuito nel primo, nel senso che la prima parte elenca quali siano i soggetti incaricati all’effettuazione delle notificazioni e delle comunicazioni, mentre la seconda chiarisce che tali operazioni possono essere esperite anche con mezzo della posta, ma pur sempre dai soggetti qualificati e abilitati.

In particolare, i giudici emiliani hanno ritenuto privo di pregio l’assunto difensivo di Equitalia poiché proposto “interrompendo ogni legame di continuità interpretativa insita nell’articolazione sequenziale delle disposizioni che mirano a dare compiuta disciplina alle attività dei soggetti abilitati alla notificazione, con esclusione i ogni possibilità di diretta notifica da parte dell’Agente della riscossione per il valore di atto sostanziale insisto nella cartella”.

In conclusione, è interessante notare che in tale decisione il Collegio, ancor prima di entrare nel merito dell’operatività della notificazione diretta anche per l’Agente della riscossione, ha avuto modo di rilevare l’incoerenza giuridica di un’interpretazione fondata sulla netta scissione tra due periodi appartenenti alla medesima disposizione atteso che tale metodo operativo rappresenta un’illogica sospensione del legame di continuità interpretativa che deve garantirsi per attuare il vero significato della norma.