25 Novembre 2015

La crisi d’impresa e la raccolta di risparmio nelle cooperative

di Marco Capra
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Recenti episodi di crisi di società cooperative, con compagini ampie, hanno indotto riflessioni sulla tutela e la regolamentazione della raccolta di risparmio presso i soci.

Il tema è di tutto rilievo, posto che, per un verso, il prestito sociale è uno dei pilastri del patto mutualistico tra il socio e la cooperativa, per altro verso, a livello nazionale lo stock di tali finanziamenti ammonta a circa 20 miliardi di euro [1].

Invero, nei territori ove insistevano importanti enti entrati in crisi, si sono verificati veri e propri movimenti di protesta, con inviti a “ritirare i soldi dai libretti” rivolti ai soci di tutte le cooperative aderenti alle medesime centrali.

Un primo profilo di criticità – di cui non mi occupo nel presente lavoro – attiene alla possibilità, o meno, di estendere alle cooperative la disciplina dei finanziamenti soci dettata per le società a responsabilità limitata, il che comporterebbe la postergazione del credito del socio finanziatore, con arretramento di rango ed assimilazione quasi al capitale di rischio.

Un secondo profilo attiene alla regolamentazione del fenomeno.

La Banca d’Italia ha aperto la consultazione, fino al 18 gennaio 2016, per la revisione delle disposizioni di vigilanza sulla “Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”[2].

La consultazione ha ad oggetto, appunto, la disciplina secondaria della raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 2003, della deliberazione CICR del 19 luglio 2005, della Circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999 (aggiornamento di marzo 2007).

L’Istituto di vigilanza precisa che obiettivo principale della revisione è il rafforzamento dei presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche: ai fini che qui interessano, appunto, “in considerazione delle problematiche emerse in occasione di alcuni episodi di crisi d’impresa, sono sviluppati interventi sulla raccolta presso i soci effettuata dalle società cooperative con basi sociali ampie”.

In estrema sintesi, per le cooperative, le ipotizzate novità sono tese:

  • a precisare le caratteristiche che deve possedere la garanzia per superare il limite di tre volte (ma non oltre cinque volte) il patrimonio;
  • a rivedere i criteri di determinazione del “patrimonio” ai fini del rispetto dei limiti, anche posto l’aggiornamento della normativa fiscale e civilistica (di bilancio);
  • a definire il contenuto dell’informativa per il socio – finanziatore.

Sotto il primo aspetto, la Banca d’Italia, come detto, intende puntualizzare le caratteristiche che la garanzia deve possedere affinché sia possibile per la cooperativa superare il limite di patrimonio.

La garanzia, rilasciata da soggetto vigilato o da uno schema di garanzia dei prestiti sociali costituito in ambito cooperativo, dovrà possedere caratteristiche che ne assicurino l’efficacia, la completezza di copertura, la tempestiva attivazione.

Nel caso di garanzia personale (fideiussione, polizza fideiussoria, ecc.), essa dovrà: essere a garanzia diretta a favore dei soci finanziatori; coprire il debito per capitale e interessi in misura almeno pari al 30% dei prestiti sociali; essere irrevocabile e con durata pari o superiore a quella dei prestiti; essere attivabile direttamente dai soci finanziatori, essere senza beneficio della preventiva escussione del debitore o di avvio di procedure concorsuali o esecutive.

Nel caso di garanzia reale finanziaria (pegno su titoli o valori, deposito cauzionale, ecc.), essa dovrà: avere caratteristiche di elevata liquidità e qualità; non essere correlata al merito di credito del debitore; essere segregata dal patrimonio del debitore, del garante e dell’eventuale terzo depositario; essere reintegrata in caso di riduzione di valore.

A fini antielusivi, sarà previsto, poi, il divieto di controgaranzia o collateralizzazione da parte della cooperativa garantita.

Anche gli schemi di garanzia dei prestiti sociali saranno innovati, con l’obiettivo di aumentarne la credibilità e la solidità (dovranno, infatti, disporre di mezzi finanziari adeguati a far fronte alle passività potenziali).

Per quanto riguarda i criteri di determinazione dell’ammontare del patrimonio, saranno previste misure antielusive, anche in un’ottica di aggiornamento alla normativa fiscale e di bilancio; in particolare:

  • il valore del patrimonio di riferimento dovrà risultare dal bilancio consolidato; in assenza di bilancio consolidato, il patrimonio dovrà essere rettificato degli effetti derivanti da operazioni infragruppo, da evidenziare in un prospetto della nota integrativa;
  • l’eventuale rivalutazione di immobili sociali potrà essere utile ai fini dei limiti di raccolta nella misura in cui si rifletta nelle valutazioni di bilancio.

L’Istituto di vigilanza, infine, interviene con nuove misure di trasparenza, per assicurare l’adeguata informazione dei finanziatori sulla raccolta e sulle relative garanzie.

Saranno, infatti, previste:

  • informazioni minime da fornire ai potenziali finanziatori attraverso il regolamento del prestito e altre note di trasparenza;
  • nuove sezioni della nota integrativa al bilancio (e delle relazioni semestrali), con riferimento alla raccolta, alle garanzie, all’indice di struttura finanziaria con evidenza delle eventuali situazioni di squilibrio finanziario per dovuto alla mancanza di correlazione fonti / impieghi.

Le ipotizzate novità sono da considerare con favore, giacché potranno migliorare la fiducia nel prestito cooperativo, con una spinta anticiclica.


[1] Secondo la Banca d’Italia, su dati Cerved del 2013, nelle società cooperative il finanziamento da soci è pari al 23% delle passività, per un ammontare complessivo di 19 miliardi di euro.

[2] La legge 262/2005 sulla tutela del risparmio richiede alla Banca d’Italia di sottoporre a consultazione pubblica le nuove regolamentazioni o le revisioni di normative esistenti. A consultazione conclusa, la Banca d’Italia pubblica un resoconto delle osservazioni ricevute, le proprie considerazioni e il testo definitivo.