17 Gennaio 2023

Incentivi per la raccolta della legna sugli alvei dei fiumi

di Luigi ScappiniMassimo Bagnoli
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di Bilancio per il 2023, con i commi 443445 interviene con lo specifico scopo di favorire e incentivare la produzione di energia da biomassa legnosa ai fini del risparmio energetico e della prevenzione del dissesto idrogeologico.

A tal fine, per contenere i consumi energetici, promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo nonché prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è permesso agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.

Per supportare tali attività viene istituito, nello stato previsionale del Masaf, un fondo con una dotazione annua pari a 500.000 euro, risorse le cui modalità di erogazione e assegnazione saranno definite con un prossimo decreto da emanarsi nel termine di 60 giorni decorrenti dallo scorso 1° gennaio 2023.

Scopo della norma quindi, è prioritariamente quello di contrastare il dissesto idrogeologico agevolando la possibilità di rimozione dei depositi di legname lungo l’alveo dei fiumi, dei laghi e del mare da utilizzare possibilmente come biomasse da parte dell’imprenditore agricolo.

Del resto, il Governo, nel contesto dei target europei per il fabbisogno energetico, ha previsto che tale tipologia di energia rappresenti il 30% del totale.

Nonostante lo scopo principale della norma sia proprio quello di sfruttare il legname per produrre energia da immettere sul mercato o da autoconsumare, dal dato letterale non si evince un vincolo assoluto in tal senso e quindi, teoricamente, l’imprenditore agricolo, salvo che non venga diversamente disposto nel decreto di prossima emanazione potrà utilizzare la legna raccolta anche per altri fini, avendo comunque contribuito a contrastare il dissesto idrogeologico. Potrebbe comunque essere il decreto di prossima emanazione a individuare gli strumenti utili a tale monitoraggio.

Innanzitutto, è necessario comprendere come siano inquadrabili le azioni poste in essere da parte dell’imprenditore agricolo che, nel raccogliere la legna, effettua delle prestazioni di servizio che vengono remunerate attraverso il fondo istituito presso il Miasaf.

Le prestazioni di servizio vengono fatte concorrere alla tassazione Irpef, ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 3, Tuir, in misura forfettaria pari al 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti Iva, ragion per cui, essendo i contributi non imponibili, le eventuali somme percepite per l’attività di raccolta legna non subiranno tassazione.

Discorso diverso per quanto riguarda il successivo utilizzo di tale legname; come anticipato, la norma non pone un vincolo assoluto di utilizzo ai fini della produzione di energia da biomassa, ragion per cui ben potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui l’imprenditore agricolo, una volta raccolto il legname, proceda alla sua successiva cessione a terzi.

Nel caso di utilizzo per alimentare la produzione di energia, ai fini dell’autoconsumo o per la successiva vendita, da biomasse legnose, dovrà essere verificata la prevalenza e a tal fine, si potranno verificare differenti fattispecie.

Se le biomasse sono alimentate solamente da prodotti legnosi, il confronto dovrà essere effettuato, come previsto dalla circolare 44/E/2004, in termini quantitativi, mentre, se l’impianto è alimentato anche da altri prodotti, il confronto dovrà essere effettuato in termini economici; nel  caso di specie si potrebbe prendere a riferimento, ai fini della valorizzazione del legname “di terzi”, il contributo percepito. Alternativamente si potrebbe andare a prendere a riferimento i valori di mercato.

Nel caso di vendita della legna, in ipotesi di cessione al dettaglio, si rende applicabile la disciplina prevista dall’articolo 4 D.Lgs. 228/2001 che ammette l’attività anche in zona agricola. Nessun problema nel caso di vendita da parte di un silvicoltore che dovrà comunque rispettare il parametro della prevalenza utilizzando a tal fine i principi di cui sopra, mentre qualche considerazione aggiuntiva deve essere fatta nel caso di imprenditore agricolo che non esercita attività di silvicoltura.

A tal fine, l’attività è ammessa ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 4 D.Lgs. 228/2001 che consente la vendita di prodotti non rientranti nella propria categoria merceologica a condizione, tuttavia, che vengano acquistati da altri imprenditori agricoli. Nel nostro caso, si ritiene azionabile comunque tale previsione, a prescindere dal fatto che non vi sia a monte un acquisto ma una raccolta su suolo demaniale.

In entrambi i casi eviscerati, si ritiene che i proventi percepiti saranno tassati quali redditi di impresa non essendo rinvenibile, nella raccolta della legna, un ciclo biologico o una fase necessaria dello stesso, come richiesto dall’articolo 32 Tuir; ad analoga conclusione si deve giungere quando la cessione non avviene verso consumatore finale ma verso soggetto che acquista nell’esercizio d’impresa.