13 Dicembre 2013

Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per debiti fiscali su immobili conferiti in fondo patrimoniale

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 177/3/13 del 25/09/2013 la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia afferma l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente della riscossione su beni immobili conferiti in un fondo patrimoniale se non è provata l’attinenza delle imposte ai redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo.

Nella vicenda in esame, il contribuente impugnava l’iscrizione di un’ipoteca legale ex articolo 77 D.P.R. 602/1973 effettuata, su immobili di sua proprietà, per un importo pari al doppio dei suoi debiti per Irpef, addizionali, relative sanzioni ed interessi.

Il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell’iscrizione impugnata in quanto gli immobili ipotecati erano stati destinati ad un fondo patrimoniale costituito, ex articolo 167 Cod.Civ., con la moglie, per far fronte ai bisogni della famiglia; pertanto, secondo il ricorrente, gli stessi non potevano essere aggrediti, ex articolo 170 Cod.Civ. per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

L’agente della riscossione si costituiva in giudizio eccependo che il contribuente non aveva dimostrato, come era suo onere, che i debiti per cui si procedeva erano estranei ai bisogni della famiglia e, inoltre, che gli stessi erano anteriori alla data di costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente esclusione dal particolare regime di tutela del fondo stesso.

La Corte di merito accoglie il ricorso rammentando i seguenti principi di diritto emanati dalla Corte di Cassazione:

  1. l’esecuzione sui beni del fondo o sui suoi frutti può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (Corte di Cassazione sentenza n. 12998/2006);
  2. il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione delfondo (Corte di Cassazione sentenza n. 15862/2009);
  3. l’articolo 170 Cod.Civ. detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella di cui all’articolo 77 D.P.R. 602/1973: ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari (Corte di Cassazione sentenza n. 5385/2013).

Sulla base dei richiamati principi, la Commissione tributaria provinciale afferma che il divieto di esecuzione si applica ai debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, anche contratti anteriormente alla costituzione del fondo, salva la possibilità del creditore di agire in via revocatoria; il suddetto divieto si applica anche all’ipoteca legale iscritta dall’agente della riscossione per procedere esecutivamente alla riscossione di imposte ed accessori.

Ma per quali tipologie di imposte può venir meno la tutela dell’art.170 c.c.?

Secondo i giudici, deve essere innanzitutto chiarito se il requisito dell‘inerenza dei debiti, per cui si procede, con i bisogni della famiglia possa sussistere anche in caso dei debiti fiscali conseguenti ad un reddito posseduto di cui non si sono onorate le relative imposte, posto che lo stesso reddito è certamente destinato anche al mantenimento della famiglia.

La CTP precisa che non va verificato se il reddito sia servito concretamente per soddisfare i bisogni della famiglia, posto che di regola non può sussistere attività imprenditoriale che non sia destinata a soddisfare i medesimi bisogni, ma unicamente se l’esecutato non abbia pagato le imposte relative al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo e destinati stabilmente a far fronte ai bisogni della propria famiglia.

L’inerenza immediata e diretta dei debiti fiscali con i bisogni della famiglia può sussistere quindi solo per quelli conseguenti all’imposizione su di un’attività del fondo (ad esempio, redditi degli immobili conferiti) e non ad attività economica del conferente, posta in essere, tra l’altro, prima della costituzione del fondo patrimoniale.

I giudici specificano inoltre che è onere del creditore dimostrare che le imposte, per cui si procede all‘esecuzione, siano quelle riferite al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo.

La Commissione afferma quindi l‘illegittimità dell’iscrizione impugnata nella fattispecie in esame, posto che l’agente della riscossione non aveva titolo per procedere all‘esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, non avendo comprovato che le imposte per cui procedeva fossero quelle relative ai redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo patrimoniale.