29 Maggio 2019

Il doppio volto della Nuova Sabatini

di Debora Reverberi
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Il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), pubblicato in G.U. n. 100 del 30.04.2019, attribuisce un ruolo importante al collaudato schema della “Nuova Sabatini” nell’ambito degli incentivi 4.0 destinati alle Pmi.

Gli articoli 20 e 21 del Decreto Crescita prevedono sia il potenziamento e la semplificazione operativa della classica “Nuova Sabatini”, che si conferma come una misura di successo a sostegno degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali tramite contratto di leasing o finanziamento bancario, sia l’applicazione del medesimo meccanismo agevolativo a un inedito incentivo che supporta i processi di capitalizzazione delle Pmi.

L’agevolazione, già ampiamente consolidata, introdotta dall’articolo 2 D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo italiano.

Il Decreto Crescita ha introdotto le seguenti novità:

  • per potenziare lo strumento agevolativo è disposto il raddoppio del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa beneficiaria;
  • per snellirne le modalità operative è prevista l’autocertificazione dell’impresa sugli investimenti realizzati e l’erogazione del finanziamento in unica soluzione per importi non superiori a 100.000,00 euro.

Articolo 20 D.L. 34/2019

Nuova Sabatini

Modifiche alla misura “Nuova Sabatini” per potenziare e ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa:

  • innalzamento del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa beneficiaria è di euro 4.000.000,00 (il finanziamento deve avere importo compreso tra euro 20.000,00 e euro 4.000.000,00)
  • semplificazione della modalità di erogazione del contributo tramite autocertificazione dell’impresa in merito alla realizzazione dell’investimento
  • erogazione del contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo ≤ 100.000,00 euro.

Il 27.05.2019 il Mise ha pubblicato la versione del modulo di domanda “Nuova Sabatini” aggiornata con le novità del Decreto Crescita, stabilendo che le istanze presentate a decorrere dal 01.05.2019 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2019), qualora comportino cumulativamente il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque considerate ammissibili anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.

Si segnala inoltre che in data 17.05.2019 il Mise ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, due nuove FAQ, la 6.23 e la 6.24, che affrontano il tema delle spese ammissibili alla “Nuova Sabatini” nelle seguenti due fattispecie:

  • acquisizione di beni strumentali da parte di un franchisor;
  • acquisizione di scaffalature che sono parte integrante dei magazzini automatizzati e autoportanti.

Gli investimenti effettuati dal franchisor sono da considerarsi ammissibili alle seguenti tre condizioni:

  • beni strumentali all’attività svolta dal franchisor, ad uso produttivo e funzionalmente autonomi;
  • beni iscritti nell’attivo di stato patrimoniale del franchisor alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 cod. civ., in base al principio contabile Oic 16, nonché software e tecnologie digitali;
  • se concessi in locazione o in comodato gratuito al franchisee, la locazione o il comodato devono risultare da regolare contratto registrato con indicazione del luogo di ubicazione dell’unità produttiva in cui vengono utilizzati i beni e con l’impegno, nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento, a non distrarre i beni agevolati dall’uso produttivo e a non revocare l’affitto o comodato.

In relazione agli investimenti in scaffalature asservite dagli impianti automatici di movimentazione il Mise ha precisato che, trattandosi di componenti immobiliari dei magazzini automatizzati iscritte nell’attivo di stato patrimoniale alla voce B.II.1 “terreni e fabbricati”, non rientrano in alcun caso tra le tipologie di spese ammissibili alla “Nuova Sabatini”.

Il nuovo incentivo “sostegno alla capitalizzazione”, introdotto dall’articolo 21 D.L. 34/2019, assume carattere di misura complementare alla linea classica, in quanto pur ricalcandone il medesimo schema agevolativo, risulta correlato a un processo di capitalizzazione dell’impresa.

La ratio legis è quella di contrastare l’eccessiva e strutturale sottocapitalizzazione delle Pmi italiane innescandone un graduale e stabile rafforzamento della struttura patrimoniale.

La profonda crisi economica e finanziaria ha provocato infatti l’effetto di contrarre gli investimenti del sistema produttivo banco-centrico anche a causa della sistematica dipendenza delle Pmi dal capitale di terzi e alle difficoltà di accesso al credito.

La soluzione del legislatore consiste dunque nel mutuare lo schema di funzionamento della consolidata “Nuova Sabatini”, incentivando i soci delle Pmi a intraprendere processi di ricapitalizzazione dell’impresa tramite riconoscimento di un contributo, in misura più elevata rispetto a quella standard ordinariamente riconosciuta a sostegno degli investimenti in beni strumentali.

Articolo 21 D.L. 34/2019

Sostegno alla capitalizzazione

Nuovo incentivo per le Pmi costituite in forma societaria, che intendono realizzare programmi di investimento per sostenere processi di capitalizzazione.

Finalità: innescare un graduale e stabile rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese italiane.

Ambito soggettivo: micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria.

Ambito oggettivo: programmi di investimento correlati a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

Entità dell’agevolazione: il finanziamento ricalca il collaudato schema della “Nuova Sabatini”.

Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo variabile in funzione della dimensione d’impresa:

  • 5% per le micro e piccole imprese;
  • 3,575% per le medie imprese.

Sono demandati a un successivo decreto interministeriale del Mise e del Mef gli aspetti operativi.

La “Nuova Sabatini” assume dunque oggi un duplice volto:

  • la linea classica, a sostegno di investimenti delle Pmi in beni strumentali, materiali e immateriali, in tecnologie digitali e non;
  • la linea innovativa, a sostegno dei processi di capitalizzazione delle Pmi.

In entrambi i casi l’entità del contributo è rapportata agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso di interesse annuo che varia:

  • nella linea classica, al variare della tipologia di investimento in bene strumentale (ordinario o 4.0);
  • nella linea innovativa, al variare della dimensione della Pmi (micro e piccola impresa o media impresa).
Nuova Sabatini beni strumentali Sostegno alla capitalizzazione

Entità dell’agevolazione (tasso di interesse annuo)

3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie 4.0)

2,75% per gli investimenti ordinari

5% per le micro e piccole imprese

3,575% per le medie imprese

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