30 Maggio 2019

Legittimo l’accertamento per importi superiori a quelli indicati nel pvc

di Angelo Ginex
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Non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per il sol fatto che la ripresa a tassazione contenuta nell’avviso di accertamento sia per importi superiori a quelli emergenti dal prodromico processo verbale di constatazione, atteso che non da quest’ultimo dipende necessariamente l’atto impositivo, solo in esso esternandosi ciò che viene constatato ed accertato dall’amministrazione finanziaria. È questo il singolare principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13490 del 18.05.2019.

La vicenda trae origine dalla notifica ad una società di due avvisi di accertamento, relativi alle imposte dirette e all’Iva, emessi a seguito di indagini finanziarie di cui all’articolo 32 D.P.R. 600/1973.

Detti atti impositivi venivano ritualmente impugnati, ma i ricorsi venivano rigettati dai competenti giudici di prime cure e la decisione veniva altresì confermata in sede d’appello.

In particolare, i giudici di entrambi i gravami ritenevano che i contribuenti non avessero offerto prove idonee a superare le presunzioni relative derivanti dagli accertamenti bancari svolti dall’Amministrazione finanziaria.

La contribuente si induceva, pertanto, a proporre ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi di doglianza, la violazione di legge ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per erronea applicazione dell’articolo 32, sull’assunto che il giudice del gravame avesse errato nel confermare che le movimentazioni bancarie giustificassero le riprese, nonostante la prova contraria fornita.

Contestava, inoltre, l’erronea conferma donata dal giudice di seconde cure circa la legittimità dell’avviso di accertamento emesso per importi superiori a quelli accertati a seguito della notifica del pvc, con conseguente violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo, per non aver consentito alla contribuente di giustificare le movimentazioni contestate.

I Supremi giudici, ritenendo infondate le censure della ricorrente, hanno dapprima chiarito le questioni inerenti all’onere della prova e al contraddittorio endoprocedimentale scaturenti dalle indagini finanziarie.

In particolare, dando seguito a precedenti giurisprudenziali conformi, si è detto che gli accertamenti bancari fanno sorgere la presunzione relativa di riconducibilità ad operazioni imponibili dei dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti e che la legittimità del loro utilizzo non è subordinata all’instaurazione di un contraddittorio preventivo con il contribuente, atteso il mero ruolo facoltativo da esso giocato (cfr. Cass., sentenza n. 10249/2017).

In sede giurisdizionale, poi, il giudice tributario non può estendere la propria indagine, in ordine alla fondatezza della pretesa stessa, all’esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall’ufficio, in quanto il processo tributario, così com’è strutturato, è un giudizio di impugnazione del provvedimento e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato (cfr. Cass., sentenza n. 4125/2002).

Nel caso di specie, rilevano i Supremi giudici, è stata fatta corretta applicazione del canone dell’onere della prova rinveniente dall’articolo 32 D.P.R. 600/1973 da parte dei giudici del gravame e, quindi, la doglianza è stata rigettata.

Per quanto attiene, invece, la singolare questione afferente all’accertamento per importi superiori a quelli dedotti nel processo verbale di constatazione, i giudici di legittimità hanno premesso che non esiste nell’ordinamento nazionale un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, specie nei casi di controlli a tavolino, come nel caso de quo.

Inoltre, l’avviso di accertamento è un atto del tutto svincolato dal prodromico pvc, in quanto solo con detto atto impositivo viene esternata la pretesa fiscale accertata e constata dall’Amministrazione finanziaria e solo al rispetto del suo contenuto è tenuto il giudice tributario.

Pertanto, non necessariamente devono coincidere gli importi dedotti nel pvc con quelli dell’avviso di accertamento, né il pvc può circoscrivere i poteri del giudice, atteso che il giudizio attiene all’atto impugnato.

Da ciò ne deriva la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria per un importo in misura maggiore rispetto a quanto constatato nel processo verbale di constatazione.

Pertanto, sulla base di tali ragioni, il ricorso dei contribuenti è stato rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché al versamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ex articolo 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002.

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