20 Aprile 2023

Il “Decreto bollette” introduce una causa speciale di non punibilità dei reati tributari

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti (si fa riferimento, ad esempio, alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie o alla rottamazione dei carichi iscritti a ruolo).

Un problema pratico non indifferente sussisteva in relazione al mancato coordinamento delle citate misura agevolative con il processo penale.

Al riguardo si rammenta che l’articolo 13 D.Lgs. 74/2000, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 158/2015, prevede speciali istituti premiali, finalizzati al “ravvedimento” del contribuente e alla riscossione del debito fiscale da questi dovuto.

Più precisamente, al comma 1 della disposizione citata è previsto che l’adempimento del tributo, qualora avvenga prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, estingue i reati di omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis), omesso versamento di Iva (articolo 10-ter) e indebita compensazione mediante utilizzo di crediti non spettanti (10-quater, comma 1).

Ciò significa che i suddetti reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

Inoltre al comma 2 della citata disposizione, così come modificata dal D.L. 124/2019, è previsto che, anche per i reati di dichiarazione fraudolenta (articoli 2 e 3), dichiarazione infedele (articolo 4) e omessa dichiarazione (articolo 5), si verifica l’estinzione del reato in caso di adempimento del tributo prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.

Parimenti ne deriva che i reati indicati non sono punibili se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

L’unica previsione agevolativa prevista in sede penale è quella che contempla, nel caso di debito tributario in fase di estinzione mediante dilazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la concessione di un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo (comma 3 dell’articolo 13 D.Lgs. 74/2000).

Dunque appare evidente come, da un lato, l’apertura del dibattimento di primo grado segni un limite temporale netto in sede penale, oltre il quale la causa di non punibilità non può più operare ai sensi del citato articolo 13, e, dall’altro, la dilazione amministrativa delle somme dovute in adesione ad una delle misure agevolative di cui alla Legge di Bilancio 2023 potrebbe non consentire di beneficiare di tale causa di non punibilità, qualora si andasse oltre il suindicato termine.

Pertanto (correttamente) il Legislatore della riforma, al fine di coordinare tali misure agevolative, in particolare nella ipotesi in cui si abbia una dilazione delle somme dovute, con il processo penale, all’articolo 23 D.L. 34/2023 (c.d. Decreto bollette) ha previsto che i reati di omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva e indebita compensazione mediante utilizzo di crediti non spettanti, non sono punibili se le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono pagate nei termini e per intero prima della pronuncia della sentenza di appello.

La disposizione citata ha previsto altresì che il contribuente è tenuto a dare immediata comunicazione all’Autorità giudiziaria procedente del versamento integrale delle somme dovute o comunque, in caso di pagamento rateale, della prima rata, nonché a informare l’Agenzia delle Entrate dell’invio di tale comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

Altra previsione molto importante è quella che prevede la sospensione del processo penale di merito dalla ricezione della suddetta comunicazione sino al momento in cui il giudice è informato dall’Agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura agevolativa e dell’integrale versamento delle somme dovute o, comunque, della mancata definizione o decadenza dal beneficio della rateazione.

Da ultimo occorre sottolineare che non è stata invece prevista un’uguale previsione per i reati di dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, ipotesi nelle quali continuerà a trovare applicazione la previsione di cui al citato articolo 13, comma 2, D.Lgs. 74/2000 e, quindi, ad operare lo “scoglio” dell’apertura del dibattimento di primo grado.