22 Settembre 2022

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel modello Redditi 2022

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’indicazione nel modello Redditi 2022 del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) e ss.mm.ii. risente delle esigenze di monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del P.N.R.R.

Le istruzioni e i modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2021, aggiornati rispettivamente il 07.06.2022 e il 12.09.2022 per tenere conto della proroga del termine di effettuazione degli investimenti in beni ordinari e in beni materiali 4.0, validamente prenotati entro il 31.12.2021, dal 30.06.2022 al 31.12.2022 disposta dall’articolo 3-quater D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe), richiedono l’indicazione nel quadro RU degli investimenti “per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione ..omissis…”.

Ciò significa che nel modello Redditi 2022 troveranno esposizione, oltre agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2021, anche gli investimenti prenotati entro il 31.12.2021 ed effettuati fino al 31.12.2022, in quanto incardinati nelle seguenti medesime discipline:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ordinari, di cui all’articolo 1, comma 1054, L. 178/2020, pari al 10% (15% per beni destinati allo smart working) entro un massimale di investimento pari a 2 milioni di euro per beni materiali e 1 milione di euro per beni immateriali;
  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali inclusi nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni materiali 4.0), di cui all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020, pari al 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% del costo,  per  la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali inclusi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016 (beni immateriali 4.0), di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020, pari al 20% entro un massimale di investimenti pari a un milione di euro.

La prenotazione dell’investimento, condizione che si verifica al soddisfacimento congiunto dei requisiti di accettazione dell’ordine dal venditore e versamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene, consente infatti di derogare alla regola del momento di effettuazione, permettendo al contribuente di applicare la disciplina in vigore nell’anno di versamento degli acconti.

Nel caso in cui l’investimento oggetto di prenotazione entro il 31.12.2021 venga effettuato oltre il 31.12.2022 la prenotazione si considererà scaduta con la conseguente applicazione della disciplina in vigore nel 2022, di cui ai commi 1055 (beni ordinari) e 1057 (beni materiali 4.0) dell’articolo 1 L. 178/2020.

Le modifiche alle istruzioni ai modelli Redditi 2022 apportate il 07.06.2022 disciplinano il caso particolare di investimenti prenotati entro il 31.12.2021 che non risultino ancora effettuati alla data di trasmissione del dichiarativo: per i predetti investimenti non ancora effettuati alla data di presentazione della presente dichiarazione i dati vanno comunque indicati, sempre che non sia venuta meno l’intenzione di effettuarli entro il 31 dicembre 2022”.

L’elemento chiave per l’individuazione degli investimenti oggetto di credito d’imposta da indicare nel modello Redditi 2022 pare dunque essere la disciplina a cui risultano incardinati (commi 1054, 1056 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020), non rilevando la data di entrata in funzione o di interconnessione del bene, dies a quo per la fruizione del beneficio.

Nel caso di interconnessione tardiva l’impresa potrebbe avvalersi della facoltà di fruizione anticipata del credito in misura ridotta, rinviando la fruizione in misura piena dall’anno di interconnessione con conseguente slittamento in avanti anche del termine finale di fruizione.

In base alle istruzioni ai modelli Redditi 2022, il credito spettante in relazione all’investimento effettuato nel 2021 e interconnesso nel 2022 o successivi deve essere esposto, in misura piena, nel modello Redditi 2022 col codice “2L”, che identifica gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni materiali 4.0), di cui al comma 1056 dell’articolo 1 L. 178/2020: lo conferma la Faq pubblicata dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito nelle “Risposte alle domande più frequenti” delle sezioni relative ai modelli redditi ENC, PF, SC 2022.

In tal caso l’impresa deve quindi riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta in misura piena, nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto nel periodo d’imposta 2022 e nel rigo RU6 esclusivamente l’eventuale quota di un terzo del credito in misura ridotta qualora il bene sia entrato in funzione ma non ancora interconnesso.

Nell’ipotesi in cui si venga a conoscenza che il bene non verrà interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 dovrà essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione spettante per beni 4.0, barrando la casella 1 denominata “Vedere istruzioni”.

Si analizza ora nel dettaglio la compilazione dei principali righi delle sezioni I e IV del quadro RU del modello redditi 2022 società di capitali, in relazione al credito d’imposta per investimenti ex L. 178/2020.

 

Sezione I del quadro RU

Nella sezione I deve essere esposto il credito d’imposta “maturato” in relazione alla tipologia di investimento identificata dai seguenti “codici credito” da indicare in colonna 1 del rigo RU1:

  • L3”, che identifica gli investimenti in beni strumentali nuovi diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (beni materiali e immateriali ordinari), di cui all’articolo 1, comma 1054, L. 178/2020 – codice tributo 6935;
  • 2L” che identifica gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni materiali 4.0), di cui all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020 – codice tributo 6936;
  • 3L” che identifica gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (beni immateriali 4.0), di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 – codice tributo 6937.

Al rigo RU5 va indicato:

  • in colonna 1, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo oggetto di dichiarazione;
  • in colonna 2, l’importo del credito d’imposta “maturato” per investimenti prenotati entro il 31.12.2021, effettuati successivamente alla chiusura del periodo oggetto di dichiarazione ed entro il 31.12.2022;
  • in colonna 3, l’importo del credito d’imposta “maturato” complessivo, somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Al rigo RU6 va indicato l’ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, nel periodo a cui si riferisce la dichiarazione: il credito indicato al rigo RU5 colonna 2 non può dunque essere riportato, nemmeno in parte, al rigo RU6 in quanto compensabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione.

 

Sezione IV del quadro RU

La sezione IV del quadro RU è destinata all’esposizione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni strumentali oggetto di agevolazione.

Le peculiari regole compilative del modello Redditi 2022 comportano lo sdoppiamento dei righi destinati agli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020:

  • al rigo RU130 vanno indicati, distinti per tipologia, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, base di calcolo del credito indicato in RU5 colonna 1;
  • al rigo RU140 vanno indicati, distinti per tipologia, gli investimenti prenotati entro il 31.12.2021, effettuati dopo la chiusura del periodo oggetto di dichiarazione e fino al 31.12.2022, base di calcolo del credito indicato in RU5 colonna 2.

Si rammenta infine che nel quadro RU del modello Redditi 2022 va indicato anche l’eventuale credito d’imposta spettante ai sensi dell’articolo 1, commi 185-196, L. 160/2019, maturato in relazione a investimenti effettuati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione e fino al 30.06.2021, oggetto di prenotazione entro il 15.11.2020, identificati coi “codici credito” “H4”, “2H” e “3H”.