9 Settembre 2022

Il credito di imposta per gli autotrasportatori dal 12 settembre

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, secondo le disposizioni dell’articolo 3 D.L. 50/2022.

Si fa riferimento alle attività indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), D.Lgs. 504/1995 che tratta delle attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitate da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Il contributo è concesso sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Si fa riferimento alle fatture emesse nel periodo indipendentemente dalla competenza.

Per il riconoscimento del credito d’imposta occorre presentare domanda attraverso un’apposita piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La piattaforma informatica sarà attiva dal 12 settembre (secondo un avviso pubblicato il 3 settembre sul sito del Mims – Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e fruibile per un periodo pari a 30 giorni dalla data di apertura.

Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell’agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse assegnate (pari a 496.945.000 euro), secondo l’ordine di arrivo delle richieste.

Come specificato nel decreto n. 217 del 13.07.2022 del Mims, le risorse assegnate agli aventi diritto sono erogate alle imprese che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all’articolo 16 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Le ditte che effettuano trasporto merci in conto proprio non sono ricomprese nel diritto al rimborso (Faq n. 55).

La piattaforma per il riconoscimento del credito prevede esclusivamente l’inserimento di importi al lordo dell’Iva; la stessa determinerà automaticamente, dopo aver effettuato le dovute verifiche, l’importo ammesso a ristoro (Faq n. 15). Il credito d’imposta viene calcolato nella misura del 28% sulla spesa al netto dell’Iva in modo automatico dalla piattaforma.

Secondo le indicazioni del decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Mims, n. 324 del 29.07.2022, all’istanza dovranno essere allegati due files contenenti le informazioni relative alle:

  • Fatture con indicazione dell’Identificativo SDI fattura, tipo fattura (CARB/NO CARB) e importo a rimborso (quota parte dell’importo utilizzato per i veicoli Euro V e VI o totale dell’importo fattura);
  • Targhe con indicazione dell’Identificativo SDI fattura, targa, contratto di noleggio (SI/NO) e codice paese automezzo.

Per i contratti di netting, le fatture estere saranno riconosciute solo per i rifornimenti effettuati in Italia. In questo caso nel campo fattura dovrà essere riportato il numero della fattura estera, con il prefisso “net-” (ad esempio la fattura 1067542 dovrà essere inserita come “net-1067542”). Anche in questo caso l’importo dovrà essere inserito necessariamente al lordo dell’IVA (Faq n. 73).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione del modello stesso e nei limiti dell’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuo di utilizzo di 250.000 euro dei crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite massimo annuale di 2 milioni di euro per le compensazioni). Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.