7 Aprile 2022

Il Cndcec invita alla prudenza nella “sterilizzazione” delle perdite 2021

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 3, comma 1-ter, D.L. 228/2021 (il “Decreto Milleproroghe”, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022), è intervenuto sull’articolo 6, comma 1, del Decreto Liquidità estendendo la facoltà di eccezionale “sterilizzazione” delle perdite anche a quelle “emerse” nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.

Come noto, l’effetto di “sterilizzazione”, che rimane una facoltà e non un automatismo, consente la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge, altrimenti innescate ai sensi degli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter, 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, cod. civ..

Il Cndcec, nel documento del 25 marzo 2022 pubblicato insieme alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, prende dapprima alcune posizioni anche con riguardo al computo delle perdite ai fini dell’apertura alla suddetta facoltà di loro “sterilizzazione”; in particolare, in presenza di perdite ma con riserve presenti nel patrimonio netto, ad avviso del Cndcec solo previa decurtazione di tali riserve, ove l’ammontare di perdite residuo innescasse le condizioni sopra indicate, si avrebbe la possibilità di “sterilizzazione” prevista dall’articolo 6; diversamente, non essendovi erosione di capitale in misura “significativa”, tale esigenza non si manifesterebbe.

Di diverso avviso, come abbiamo osservato in un precedente contributo, è invece quella dottrina – a cui accede anche Assonime (Il Caso n. 6/2021) e il Notariato del Triveneto (Massima T.A.1) – che ritiene preferibile dare rilevanza alla sola misura economica della perdita, in modo da fare sì che le riserve rimangano intatte a presidio del capitale a fronte di eventuali perdite future che non dovessero fruire dell’eccezionale beneficio della “sterilizzazione”.

Il Cndcec si sofferma poi sulla decisione degli amministratori di ricorrere a tale norma eccezionale sottolineando a più riprese come questa debba essere frutto di “valutazioni ragionevoli e prudenti”, applicando la norma con modalità “selettive” e “non indiscriminate”, avendo cura di tenere conto delle “concrete prospettive” per la copertura delle perdite per mezzo delle azioni pianificate dall’organo amministrativo per il quinquennio successivo, alla luce anche del fatto che “resta in ogni caso ferma la necessità della verifica della sussistenza della continuità aziendale”.

In modo particolare, si sottolinea la particolare delicatezza della circostanza in cui la “sterilizzazione” abbia già riguardato le perdite del 2020 e quindi la sua riedizione determini ora un effetto cumulativo senza dubbio meritevole di una “mirata valutazione della situazione” con un focus posto sulle “prospettive di un futuro riassorbimento delle perdite sterilizzate”.

Molta enfasi viene quindi posta sul dovere di informativa degli amministratori della società, per nulla mitigato dalla norma emergenziale; in particolare, per le perdite che avessero già beneficiato della “sterilizzazione” viene sottolineata la necessità che siano fornite “informazioni in ordine a eventuali misure o provvedimenti attuati, e su quelli da attuare”, per via del fatto che la norma, come evidenziato, non esonera l’organo amministrativo della società dal fornire “informazioni puntuali”.

L’informativa degli amministratori, accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale, del sindaco unico o del revisore nelle Srl che non hanno nominato l’organo di controllo ma che sono soggette all’obbligo di revisione legale, deve essere tale da condurre i soci ad assumere una eventuale decisione di sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, liquidazione o trasformazione in presenza di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, in base a “previsioni quanto più possibile prudenti ed equilibrate anche nell’interesse dei creditori”.

A quest’ultimo riguardo, ossia con riferimento all’interesse dei creditori, il documento del Cndcec evidenza l’opportunità che siano valutati i vantaggi che potrebbero derivare da un’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi dell’impresa o comunque dall’adozione di altri strumenti di regolazione della crisi.

Da ultimo, e ferma restando la discrezionalità responsabile degli amministratori nelle scelte di gestione anche sotto il profilo della verifica della sussistenza del going concern, la funzione dell’organo di controllo ex articolo 2403 cod. civ., richiede una verifica circa l’esistenza di “concrete prospettive” circa la capacità di copertura delle perdite tramite le strategie pianificate dall’organo di amministrazione, anche mediante un intervento diretto dei soci.