23 Settembre 2022

I contratti di lavoro con gli operatori dei centri sportivi e dei centri culturali – prima parte

di Guido Martinelli
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La gestione delle risorse umane che operano nei centri sportivi e in quelli culturali (teatri, centri giovanili, sale per concerti, ecc.), in genere riconducibili alla c.d. “attività spettacolo” appare contraddistinta da un punto di contatto e da diversi inquadramenti.

Il punto di contatto è la disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir, che trova applicazione sia ai compensi erogati a direttori artistici, collaboratori tecnici non professionali da parte di bande, cori e filodrammatiche che svolgono attività dilettantistica sia a quelli erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche nei confronti di coloro i quali esercitano attività sportiva o che abbiano una collaborazione di carattere amministrativo-gestionale.

In via preliminare va chiarito che lo schema di decreto legislativo correttivo del D.Lgs. 36/2021 sulle associazioni e società sportive e sul lavoro sportivo quando (e se) sarà approvato ed entrerà in vigore andrà ad abrogare la norma sopra ricordata con riferimento al mondo dello sport.

Per quanto riguarda la parte della norma agevolativa relativa alla parte “culturale” si evidenziano alcune difficoltà interpretative di non poco conto.

Ad esempio, quando un ente possa considerarsi e classificarsi come “banda, coro o filodrammatica” in assenza di specifici elenchi che ne attestino il possesso delle caratteristiche per potersi qualificare come tali? Ma, principalmente, quando questa attività potrà essere considerata per loro “dilettantistica”? Ricordiamo che non esiste una definizione in positivo di attività dilettantistica tant’è che anche nello sport è classificata come tale quella che non è professionistica.

Assodato quindi che non appare immediato poter identificare i presupposti oggetti e soggettivi per l’applicazione della norma, va ricordato, con riferimento agli enti sopra indicati, cosa ha statuito la Cassazione per le sportive interpretando la medesima norma: sulla base di quanto contenuto nell’incipit dell’articolo, ossia che sono redditi diversi solo quelli che non possono essere considerati redditi da lavoro dipendente o da esercizio di arti e professioni, ne deriva che la disciplina agevolativa sopra ricordata non potrà essere applicata nei confronti di coloro i quali esercitano professionalmente, nel nostro caso, l’attività di direttore artistico o di collaboratore tecnico.

Se il soggetto gestore del centro culturale fosse anche iscritto al registro unica nazionale del terzo settore troverà applicazione l’articolo 16 del codice del terzo settore che prevede che i lavoratori degli enti del terzo settore abbiano diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nonché che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto di uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Prescindendo dalle particolarità sopra descritte, ai rapporti di lavoro dei centri culturali troveranno applicazione le norme generali sui rapporti di lavoro, sulla sicurezza e sugli adempimenti che da questi ne conseguono.

Analizzando ora i centri sportivi si tratterà di valutare la natura giuridica del soggetto gestore. Ove questo sia una società commerciale varranno anche in questo caso le norme generali sul rapporto di lavoro, senza poter fare riferimento ad alcuna agevolazione e ricordando la necessità di assicurare i lavoratori alla gestione “ex enpals”.

Ove, invece, il soggetto gestore sia una associazione o società sportiva dilettantistica, nel momento in cui entrasse in vigore la riforma, novellata dal correttivo, si dovrà verificare quali siano le mansioni svolte dalle risorse umane in esame.

Questo perché la nuova disciplina del lavoro sportivo trova applicazione solo nei confronti di figure tipizzate dal legislatore che svolgono attività a titolo oneroso: “atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, e comunque chi svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”.

Pertanto, in caso di figure diverse da quelle sopra elencate, si farà riferimento alla disciplina generale del rapporto di lavoro, con l’unica particolarità che alle sportive non trova applicazione la presunzione di lavoro subordinato per le prestazioni di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente di cui all’articolo 2, comma 1, del jobs act.

Volendoci concentrare sul rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, questo è caratterizzato da una presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ove la prestazione:

  • pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, n
  • risulticoordinata”, sotto il profilo tecnico-operativo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.