12 Settembre 2019

I bar dei circoli ricreativi e la riforma del terzo settore

di Guido Martinelli
Scarica in PDF

L’articolo 3, comma 6, lett. e), L. 287/1991 prevede che siano esclusi dalle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, previste dagli altri commi, le mense aziendali e gli spacci… degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.

Il legislatore tributario, sul presupposto che detta attività viene svolta non per il pubblico ma esclusivamente in favore dei soggetti associati ha previsto all’articolo 148, comma 5, Tuir, che: “per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti” sopra indicati “non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta attività istituzionale, da bar ed esercizi similari….. sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”.

Tale disciplina potrà continuare a essere applicata ed, eventualmente, con quali differenze quando entrerà completamente in vigore la disciplina fiscale del Codice del terzo settore (ossia primo periodo di imposta successivo all’ottenimento della autorizzazione da parte della Ue e dall’attivazione del Registro unico del terzo settore)?

Ricordiamo, intanto, che l’articolo 85, comma 4, D.Lgs. 117/2017 riporta letteralmente la previsione sopra ricordata presente nel Tuir aggiungendo solo, come ulteriore condizione che “per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazione a soggetti terzi, diversi dagli associati”.

La prima considerazione dovrà essere fatta sotto il profilo soggettivo. L’agevolazione è prevista in capo alle “associazioni di promozione sociale”, primo requisito, che siano ricomprese tra gli enti espressamente riconosciuti con finalità ricreative dal Ministero dell’Interno, secondo requisito. Ad oggi numerosi sono gli enti che posseggono tale riconoscimento (fra di loro tutti gli enti di promozione sportiva e alcune federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni).

La situazione attuale, però, da cosa è caratterizzata? Moltissime associazioni, in special modo nel mondo dello sport e delle attività ricreative, non hanno una propria autonoma iscrizione nei vigenti registri regionali delle associazioni di promozione sociale (quelli che oggi costituiscono un prodromo del futuro Runts) ma hanno goduto legittimamente del diritto sulla base di quanto prevede(va) l’articolo 7, comma 3, L. 383/2000 sulla base del quale: “l’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma quarto” ossia quelli a livello regionale e provinciale tenuti dai singoli enti territoriali di competenza.

Ma la norma in questione sarà abrogata (articolo 102, comma 4, Cts) con l’entrata in vigore del Runts.

Ne conseguirà, pertanto, che da quel momento, potranno mantenere la qualifica soggettiva di associazioni di promozione sociale, anche e per quanto si riferisce l’applicabilità della norma in esame, solo quelle associazioni che abbiano fatto autonoma richiesta di iscrizione al Runts, sezione Aps (Associazioni di promozione sociale).

Ne conseguirà che il diritto a godere della agevolazione fiscale della non imponibilità delle somministrazioni di cibi e bevande permarrà esclusivamente, sotto il profilo soggettivo, per quelle associazioni che avranno perfezionato la loro iscrizione al Runts.

Le associazioni sportive, pur se affiliate ad una Federazione riconosciuta come ente assistenziale dal Ministero dell’Interno, continueranno a godere della agevolazioni al fine amministrativo della autorizzazione all’esercizio ma non potranno più, se non iscritte anche al Runts come Aps, godere della defiscalizzazione per la somministrazione di cibi e bevande, ammesso che tale attività potesse essere ritenute conforme alle finalità istituzionali (vedi sul punto il consolidato parere di senso contrario sempre espresso fino ad oggi dalla Corte di Cassazione). Non si comprende, a quel punto, per quale motivo la norma non sia stata comunque abrogata dall’articolo 148 Tuir.

Ma vi è una ulteriore novità da evidenziare. La disciplina delle associazioni di promozione sociale del codice del terzo settore, contrariamente a quanto fino ad oggi accade con l’articolo 148 Tuir, non riconosce più la defiscalizzazione in capo ai tesserati.

Pertanto la defiscalizzazione della somministrazione di cibi e bevande, una volta che sia a regime la nuova disciplina, sarà applicabile per le Associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte per le prestazioni svolte in favore dei propri associati e dei loro familiari conviventi, nonché degli associati di altre associazioni che siano affiliate al medesimo ente ricreativo riconosciuto a livello nazionale ma non lo saranno più nei confronti dei tesserati che non siano anche associati ad altre associazioni aderenti.

La disciplina delle associazioni secondo il codice del terzo settore