26 Maggio 2022

Holding nata da conferimento di azienda o da conferimento della operativa nella beneficiaria

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La creazione della holding industriale può discendere da operazioni di vario tipo. Si supponga di partire da una società operativa che detiene anche un compendio immobiliare che possiamo chiamare Alfa.

Una prima operazione ipotizzabile per la creazione della holding potrebbe essere rappresentata dal conferimento di azienda in una newco, che potremmo chiamare Beta, interamente posseduta da Alfa. Ovviamente il compendio immobiliare rimarrà in capo alla conferente che diventerà così la “holding-immobiliare”.

L’operazione prospettata non presenta profili di abuso, nemmeno se si procede alla cessione delle quote della società conferitaria beneficiando della pex di cui all’articolo 87 Tuir.

Ciò in quanto vi è l’espressa franchigia dalla disciplina antiabuso riconosciuta dal comma 3 dell’articolo 176. Peraltro, in base al comma 4 della norma in discorso, la cessione potrebbe avvenire anche a ridosso del conferimento.

L’operazione avviene in assoluta neutralità fiscale, in base alle previsioni dell’articolo 176 Tuir. Questo tipo di operazione, tuttavia, incontra spesso molte resistenze da parte degli imprenditori in quanto il passaggio dell’azienda dalla conferente alla conferitaria non risulta indolore sotto il profilo degli adempimenti amministrativi. Basti pensare al trasferimento del personale dipendente, alla necessità di lavorare con una nuova partita iva, eccetera.

Una via alternativa, pertanto, potrebbe essere rappresentata dalla scissione proporzionale della società operativa con assegnazione del compendio immobiliare ad una newco neo costituita. In questo modo l’attività operativa rimane alla società scissa per cui non sarà necessario trasferire i dipendenti e la nuova partita iva verrà utilizzata dalla società beneficiaria.

Il passaggio successivo è rappresentato dal conferimento della scissa nella beneficiaria immobiliare. L’organigramma finale del gruppo, sostanzialmente, non muta, se non per il fatto che la società operativa controllata dalla holding immobiliare è sempre la vecchia società di prima.

La natura non abusiva dell’operazione in discorso è stata sancita dalla recente risposta ad interpello n. 252 del 10 maggio 2022, avente ad oggetto un caso analogo a quello proposto.

A questo punto sorge un dubbio: seguendo questa seconda operazione è possibile cedere le partecipazioni nella società operativa beneficiando del regime pex?

La risposta è ovviamente affermativa; tuttavia, bisogna soddisfare i requisiti dell’articolo 87 Tuir, tra cui segnaliamo la necessità del rispetto dell’holding period di 12 mesi circa.

Invero, il problema è un altro.

Appurato che devo rispettare l’holding period, mi devo piuttosto chiedere se vi siano profili di abuso in relazione alla cessione con la pex a seguito del conferimento.

L’Agenzia ha sdoganato l’operazione con la risposta ad interpello n. 199 del 22.3.2021 ove è stato chiarito che la tassazione della plusvalenza in tal modo realizzata – in parziale esenzione di imposta – alla formazione dell’utile di esercizio, conduce all’emersione di un reddito tassato sotto forma di dividendo al momento della successiva distribuzione al socio, con l’applicazione di una ritenuta pari al 26 per cento ai sensi dell’articolo 27 D.P.R. 600/1973.

In sostanza, non vi è alcun salto di imposta ma solamente un differimento della stessa al momento futuro, ma probabilmente inevitabile, della distribuzione dei dividendi della holding ai soci.