23 Novembre 2023

Gli effetti civilistici della regolarizzazione del magazzino

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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In margine all’analisi circa la convenienza o meno di regolarizzare il magazzino, avvalendosi della procedura prevista dal D.D.L. bilancio 2024, costituirà un tema non secondario quello di valutare l’impatto della regolarizzazione in parola nel rapporto tra amministratori, soci e terzi creditori. Peraltro, il tema potrebbe coinvolgere anche i soci non amministratori nelle società a responsabilità limitata, nelle quali le decisioni in merito alla valutazione del magazzino siano state esplicitamente approvate dai soci, nella consapevolezza che tale comportamento sarebbe stato dannoso per i terzi. Certamente quest’ultima è una ipotesi residuale che configura una specifica responsabilità del socio: responsabilità, quest’ultima, ben diversa dalla mera circostanza che egli ha semplicemente approvato il bilancio nel quale l’errata valutazione del magazzino è stata eseguita. Ciò non di meno il coinvolgimento del socio, in particolari casi, non può essere escluso aprioristicamente.

Sul tema delle conseguenze dell’adeguamento del magazzino, l’articolo 20, comma 6, D.D.L. di Bilancio 2024, quasi per prevenire contestazioni di qualunque genere sulla attività di regolarizzazione, afferma che “l’adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere…”.

Ma quale è l’esatta portata di tale disposizione?

Sembrerebbe chiaro che quando si parla di sanzioni, il termine utilizzato alluda sia a quelle amministrative che a quelle penali; quindi, non si porranno problemi di accertamenti per infedele dichiarazione, così come non sorgeranno le conseguenze in materia penal/tributaria previste dal D.Lgs 74/2000. Meno chiaro è se anche i reclami dei soci o dei terzi, rispetto ad un bilancio che a posteriori risulti palesemente falso, siano inibiti dal citato comma.

Si può parlare di “sanzioni” in materia di azione di responsabilità verso i soci o gli amministratori?

Sul punto, va rilevato che alcuna dottrina, nel passato, a fronte di una locuzione normativa della L. 488/99 (assolutamente identica a quella attuale), si era pronunciata nell’escludere la possibilità sia di far emergere problemi penali di falso in bilancio, ai sensi dell’articolo 2621 cod. civ., così come la stessa dottrina si era orientata ad escludere la possibilità di una azione sociale di responsabilità, ai sensi dell’articolo 2393 cod. civ.

Tuttavia, questa posizione non era stata corroborata da argomenti convincenti fino in fondo.

A parere di chi scrive, infatti, un conto è escludere che l’adeguamento del magazzino possa far sorgere rilievi di carattere penale, il che è condivisibile e rientra nella locuzione “non rileva ai fini sanzionatori”, altro discorso è far rientrare, in questa esclusione, anche alcuni diritti che il Codice civile assegna a soci e terzi e che difficilmente possono rientrare nella accezione di “sanzioni di alcun genere”.

Sul punto vediamo di esaminare quali problematiche potrebbero sorgere:

  • Impugnativa del bilancio di esercizio.

L’articolo 2434 bis, cod. civ. –  applicabile anche alle Srl in forza del richiamo esplicito fatto dall’articolo 2479- ter ultimo comma, cod. civ. –  prevede che i soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possano impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio, ma per questa azione è stabilito un termine che coincide con l’approvazione del bilancio successivo. Tranne rari casi di società costituite nel 2022 (la cui errata quantificazione del magazzino non può che risalire all’esercizio 2022), per la maggior parte dei casi risulterà difficile dimostrare che l’errata valutazione è avvenuta nel 2022: in realtà, spesso accade che l’errata valutazione del magazzino viene reiterata di anno in anno con difficoltà a risalire al primo anno da impugnare, e comunque, si tratterà di anni passati per i quali l’impugnativa è ormai prescritta.

Nei confronti degli amministratori che abbiano tenuto comportamenti illeciti, violando la legge o lo statuto, i soci possono proporre azione di responsabilità entro cinque anni dalla cessazione degli stessi amministratori. Questa azione sarebbe teoricamente possibile, ma si ritiene che sarà alquanto rara, poiché, specie nelle piccole società, non è infrequente che lo status di socio coincida con quella di amministratore e comunque la figura del socio di minoranza non consapevole delle politiche di bilancio (e quindi consenziente con esse) è certamente non frequente, sempre pensando alle piccole e medie società.

L’azione promossa dai creditori sociali potrebbe essere il vero problema insito nella regolarizzazione del magazzino. Poniamo il caso esemplare della riduzione di magazzino che porta con sé una sensibile riduzione del netto patrimoniale. A titolo esemplificativo, poniamo che in una Srl, con patrimonio netto di euro 200.000, il magazzino, esposto contabilmente per euro 500.000, venga ridotto a euro 200.000, facendo emergere, quindi, una diminuzione di patrimonio netto pari a euro 300.000 ed un conseguente deficit patrimoniale. Ebbene, dal punto di vista dei creditori sociali, una simile fattispecie integra la norma di cui all’articolo 2476, comma 6, cod. civ., che statuisce l’azione di responsabilità verso gli amministratori per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio netto; azione proponibile quando il patrimonio netto risulti insufficiente per il soddisfacimento dei loro crediti.

Si riprenda il caso esaminato in precedenza, immaginando la seguente fattispecie: il terzo ha fornito merce generando un credito verso la società ed ora essa, riducendo il magazzino, versa in situazione liquidatoria per perdita del capitale sociale (o per la riduzione del capitale al di sotto del limite legale). In tale ipotesi, il danno è diretto ed è la conseguenza di un comportamento doloso o quantomeno colposo dell’organo amministrativo.

Ebbene questa tutela che l’ordinamento societario assegna ai terzi che operano economicamente con le società di capitali, sono destinate ad essere azzerate dalla previsione secondo cui “L’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori “?

Difficile arrivare “de plano” ad una simile conclusione, che potrebbe essere sostenuta solo con una specifica previsione normativa, in assenza della quale (in casi non rari) la regolarizzazione del magazzino sarà difficilmente attuata, poiché si tradurrebbe in una autodenuncia dell’organo amministrativo.