16 Gennaio 2024

Le nuove regole previste in tema di residenza fiscale delle persone fisiche

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

La norma che consente di individuare la residenza fiscale delle persone fisiche è da sempre contenuta nell’articolo 2, Tuir, rubricato soggetti passivi, il quale individua un criterio di carattere formale (l’iscrizione all’anagrafe delle popolazioni residenti in Italia) e due criteri sostanziali (domicilio e residenza del contribuente, ai sensi dell’articolo 43 cod. civ.).

Prima delle recenti modifiche, il legislatore aveva previsto che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.

Il domicilio è definito dall’articolo 43, comma 1, cod. civ., come “il luogo nel quale la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28.12.2023, del D.Lgs. 209/2023, la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale è entrata definitivamente in vigore.

In particolare, ai fini delle imposte sui redditi saranno considerate residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza (ai sensi del codice civile) nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti.

Tale disposizione, che introduce importanti modifiche alla normativa sostanziale di riferimento, è entrata in vigore lo scorso 29.12.2023 e modifica l’articolo 2, comma 2, Tuir, come di seguito schematizzato.

VECCHIA VERSIONE NUOVA VERSIONE
“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.

 

“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

 

In estrema sintesi, il contribuente persona fisica sarà considerato fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, ha mantenuto sul territorio dello Stato:

  • la residenza, nella declinazione fornita dall’articolo 43, comma 2, cod. civ., ovvero il luogo in cui la persona ha la dimora abituale;
  • il domicilio, identificato come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
  • la presenza fisica.

Ai fini del soddisfacimento del requisito temporale (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), in relazione al concetto della “maggior parte del periodo d’imposta” in futuro si dovranno considerare anche le frazioni di giorno.

Per effetto delle modifiche legislative, il criterio dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente non costituirà più una presunzione assoluta di residenza in Italia assumendo, invece, la natura di “presunzione legale relativa” che, come tale, ammetterà la pertinente prova contraria.

Infine, si ricorda che, a norma dell’articolo 2, comma 2-bis, Tuir, si considerano, altresì, residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in paradisi fiscali.  

Quindi, se il soggetto passivo è immigrato in un paradiso fiscale di cui alla “black list” approvata con D.M. 4.5.1999 (recante disposizioni per l’individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato per le persone fisiche) lo stesso, salvo prova contraria, sarà considerato fiscalmente residente in Italia.

In merito, il Ministero delle Finanze (circolare n. 140/E/1999) ha indicato, a titolo esemplificativo, alcuni elementi che consentono al contribuente di fornire idonea prova che dimostri la sua reale residenza estera:

  • la sussistenza della dimora abituale nel paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare;
  • l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero;
  • lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
  • la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese di immigrazione;
  • la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel paese estero da e per l’Italia;
  • le fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel paese estero;
  • l’assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione, di società, ecc;
  • l’assenza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.