15 Luglio 2017

Giudizio nullo in caso di omessa comunicazione dell’avviso di trattazione

di Angelo Ginex
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L’omessa comunicazione alle parti, almeno 30 giorni liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della sentenza della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13319 del 26 maggio 2017.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento con il quale disconosceva la perdita dichiarata per l’anno 1993 e recuperava le maggiori imposte Irpeg e Ilor dovute. La società proponeva ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale che lo dichiarava inammissibile perché tardivo.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che lo rigettava, ritenendo infondata la preliminare eccezione di tardiva comunicazione dell’avviso di trattazione della causa nel giudizio di primo grado, poiché il contribuente avrebbe dovuto sollevare tale eccezione nel corso dell’udienza, chiedendo un rinvio della trattazione; in ogni caso, sosteneva che, anche se pervenuta con 2 giorni di ritardo, la comunicazione dell’avviso di trattazione aveva raggiunto il suo scopo e non si era verificato alcuna lesione del diritto di difesa.

Pertanto, la società proponeva ricorso per cassazione, eccependo la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado, in quanto l’avviso di trattazione era pervenuto 28 giorni liberi prima dell’udienza e non 30 giorni liberi come prescritto dall’articolo 31 D.Lgs. 546/1992. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha rilevato innanzitutto come possa dirsi provato che tra la data di comunicazione dell’avviso di trattazione e la data di svolgimento della udienza siano decorsi 28 giorni liberi in luogo dei 30 giorni liberi prescritti dall’articolo 31 D.Lgs. 546/1992, non essendo le date in oggetto controverse tra le parti.

Ciò posto, la medesima ha affermato che l’omessa comunicazione alle parti, almeno 30 giorni liberi prima, dell’avviso di trattazione costituisce causa di nullità del procedimento e della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nullità che si realizza sia nel caso di omesso invio dell’avviso, sia nel caso di invio effettuato senza il rispetto del termine stabilito dalla legge, realizzandosi, in entrambe le ipotesi, la violazione della prescrizione stabilita dall’articolo 31 citato (ex multis, Cass., ordinanze nn. 1786/2016 e 11487/2013).

Ad ogni modo, secondo la Corte di Cassazione, la predetta nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo ex articolo 156, comma 3, c.p.c. nel caso in cui, nonostante l’omessa o irrituale comunicazione dell’avviso, la parte sia ugualmente presente alla udienza (pubblica), ovvero abbia depositato memorie o documenti ex articolo 32 D.Lgs. 546/1992, circostanza sintomatica della conoscenza, da parte dell’interessato, della avvenuta fissazione dell’udienza di discussione della causa (in senso conforme, Cass., sentenza n. 21224/2006).

Tuttavia, nel caso di specie – osserva la Suprema Corte -, la sentenza impugnata non contiene l’affermazione che la società contribuente fosse presente all’udienza di trattazione della causa nel giudizio di primo grado, pur avendo dedotto la stessa di non essere stata presente all’udienza e di non avere depositato memorie, circostanza peraltro non contrastata dall’Amministrazione finanziaria che non ha allegato documenti probanti in senso contrario.

In virtù di ciò, la Corte di Cassazione, ricorrendo una nullità del giudizio di primo grado per la quale la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto disporre la rimessione della causa al giudice di primo grado a norma dell’articolo 59 D.Lgs. 546/1992, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla competente Commissione tributaria provinciale.

Temi e questioni del contenzioso tributario 2.0 con Luigi Ferrajoli