19 Luglio 2022

Forfettari: contributi previdenziali pagati e compensati nel modello Redditi

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

Ai sensi del comma 64 della L. 190/2014, i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dai contribuenti forfettari devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime agevolato, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all’articolo 10 Tuir (quindi può essere riportata nel quadro RP tra gli oneri deducibili, al rigo RP21) previa indicazione nel rigo LM49.

Peraltro, tale aspetto è comune ad entrambi i regimi agevolati dichiarati accolti nel quadro LM: la modalità di deduzione dei contributi previdenziali in relazione all’attività avviene direttamente nel quadro di formazione del reddito che ne ha generato la debenza.

Detti contributi devono essere indicati con le seguenti modalità:

  • nel rigo LM7 vanno indicati i contributi che possono essere dedotti dai contribuenti minimi;
  • nel rigo LM35 vanno indicati i contributi che possono essere dedotti dai contribuenti forfettari.

La compensazione del credito contributivo

In base all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis, Tuir, sono soggetti a tassazione separata “le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti”. L’utilizzo di un credito in compensazione, da questo punto di vista, deve intendersi equivalente al rimborso della medesima somma.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti previdenziali occorre, di fatto, dichiarare un reddito imponibile, in quanto tali contributi sono stati, in precedenza, oggetto di deduzione dal reddito del contribuente.

Ordinariamente tale gestione avviene tramite la compilazione del rigo RM9, con la doppia soluzione della tassazione ordinaria, ovvero della tassazione separata (che si ottiene flaggando l’apposito campo).

Quanto detto evidentemente vale nel caso di contributi dedotti dal reddito complessivo (quindi se essi sono stati indicati nel quadro RP); facendo invece riferimento ad un contribuente forfettario, al momento del pagamento detti contributi sono stati indicati nel quadro LM, quindi hanno contribuito a ridurre il reddito sottoposto a tassazione sostitutiva.

Risulta quindi non corretta una loro indicazione nel quadro RM.

Come chiarito dall’istanza di interpello n. 400 del 09.10.2019, nel caso di utilizzo in compensazione dell’eccedenza Inps maturata nell’anno precedente, i forfettari recuperano a tassazione tale importo indicandolo nel quadro LM.

In particolare, secondo l’Agenzia tale importo non va considerato un componente positivo da indicare al rigo LM22, ma piuttosto occorre procedere alla riduzione dei contributi previdenziali pagati e deducibili nell’anno: quindi, operativamente, il quadro LM35, che normalmente accoglie i soli contributi deducibili pagati nell’anno, deve essere decurtato dei crediti previdenziali usati in compensazione nel corso della medesima annualità.

Si ipotizzi che il contribuente, in relazione ai contributi previdenziali, nel corso del 2021 abbia versato euro 1.000 di primo acconto ed euro 1.000 di secondo acconto, utilizzando in compensazione euro 500 di credito 2020 relativo ai contributi previdenziali; nel rigo LM 35 va indicata la differenza, pari ad euro 1.500.

Questa soluzione è del tutto condivisibile, ma si scontra con alcune situazioni operative che generano altrettanti interrogativi.

Si deve infatti evidenziare che, in merito ai contributi deducibili, le istruzioni alla compilazione del rigo LM35 precisano: “Gli eventuali contributi previdenziali versati e dedotti in anni precedenti, in costanza del regime forfetario, e restituiti dall’ente previdenziale, sono assoggettati ad imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione”.

Pertanto, tornado all’esempio precedente, si ipotizzi che il contribuente sia transitato al regime forfettario dal 2021, quindi il credito previdenziale 2020 riguarda contributi che sono stati dedotti dal reddito complessivo attraverso il transito dal quadro RP: in tale caso occorrerà indicare nel rigo LM35 solo gli acconti pagati nel 2021 (2.000) mentre il credito 2020 utilizzato in compensazione nel corso del 2021 andrà indicato nel quadro RM.

Lo stesso dovrebbe valere per i contributi dedotti a seguito di indicazione nel quadro RP in quanto eccedenti rispetto al reddito dichiarato nel rigo LM34; qualora si generasse un credito previdenziale, questo sarebbe in parte riferibile a contributi dedotti nel quadro LM e in parte a contributi dedotti nel quadro RP.

In caso di compensazione di tale credito la soluzione più ragionevole pare quella dell’imputazione proporzionale: con la medesima proporzione andrà tassato il credito compensato e quindi diviso tra LM35 (con segno negativo) e RM9.

A questo punto occorre chiedersi come gestire una situazione in cui i contributi utilizzati in compensazione siano superiori ai contributi pagati nell’anno.

Si pensi al caso descritto in precedenza, ma ipotizzando che il credito utilizzato in compensazione sia pari ad euro 2.200: sarà possibile indicare nel rigo LM35 un importo negativo di euro 200 (1.000 + 1.000 – 2.200), che quindi andrà ad aumentare il reddito sottoposto a sostitutiva? Oppure il rigo LM35 andrà azzerato e la differenza dovrà essere gestita nel quadro RM?

Sul tema l’Agenzia non si è espressa (la citata risposta ad interpello n. 400/2019 nulla afferma al riguardo) ma non pare che tale rigo possa trasformarsi in una soluzione per tassare un reddito; si ritiene maggiormente condivisibile la soluzione di tassare tale eccedenza nel rigo RM9.