28 Marzo 2017

Finanziamenti infruttiferi soci e novità di bilancio

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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A seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. 139/2015, i debiti devono essere valutati al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Il riformulato principio contabile OIC 19, dedicato appunto ai debiti, nel soffermarsi sulla necessità di tener conto del “fattore temporale”, chiarisce che deve essere a tal fine confrontato il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato.

Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest’ultimo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito: il valore iniziale di iscrizione del debito sarà quindi pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri, al quale vanno sottratti gli eventuali costi di transizione.

Pertanto, con riferimento ai debiti di natura finanziaria con scadenza oltre i 12 mesi per i quali non è prevista la corresponsione di interessi, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri calcolato al tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale “salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura”.

Un’ipotesi nella quale può essere riconosciuta una “diversa natura” alla differenza tra valore nominale e valore attuale è individuata, dallo stesso principio contabile, nei finanziamenti infragruppo.

In un esempio proposto si chiarisce infatti che se il finanziamento è erogato da una società controllante, la quale agisce ai fini del rafforzamento patrimoniale della società controllata (come emerge dai verbali del Consiglio di Amministrazione, dalla situazione economico-finanziaria della società o dagli elementi del contratto), la differenza positiva tra valore nominale e valore attuale del debito è iscritta dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (e non tra i proventi finanziari del conto economico).

Nell’esempio proposto dal principio contabile OIC 19 sono successivamente esposte le scritture contabili da redigere, dalle quali emerge che gli importi imputati ad incremento del patrimonio netto non sono successivamente stornati, nemmeno in seguito alla restituzione del finanziamento.

Sebbene l’esempio proposto dal principio contabile, e appena richiamato, sia dedicato ai finanziamenti infragruppo, non sembra potersi escludere la sua applicabilità anche ai finanziamenti effettuati dai soci persone fisiche, in applicazione del generale principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Ipotizziamo, quindi, che una società abbia ricevuto la somma di 1.000 euro a titolo di finanziamento infruttifero, e che

  • il tasso di interesse di mercato sia pari al 5%;
  • la restituzione del finanziamento sia prevista per il 31.12.2019.

In mancanza di chiarimenti ufficiali dell’OIC in tema di finanziamenti infruttiferi soci, e considerato tutto quanto sopra esposto, può ritenersi che la società debba in primo luogo calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri, utilizzando il tasso di interesse di mercato: il valore attuale sarà quindi pari ad euro 822,70.

La differenza tra 822,70 € e 1.000 € dovrà essere iscritta ad incremento del patrimonio netto.

Banca x c/c a Diversi 1.000  
    Debiti vs/soci per fin. infruttiferi   822,70
    Patrimonio netto   177,30

Si ritiene, poi, che al 31.12.2016 la società dovrà rilevare gli interessi passivi al tasso di interesse effettivo, che coinciderà con il tasso di interesse di mercato in mancanza di costi di transazione: si ricorda infatti, a tal proposito, che “i costi di transazione…. e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito”.

Interessi passivi a Debiti vs/soci per fin. infruttiferi 41,14 41,14

Tutto quanto sopra premesso, si precisa tuttavia che, in applicazione del principio di rilevanza, non è necessario ricorrere al criterio del costo ammortizzato e all’attualizzazione se il debito ha durata inferiore a 12 mesi (indipendentemente da eventuali rinnovi). Ciò comporta, però, la necessità di fornire, in nota integrativa, apposita informativa.

Allo stesso modo, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese possono valutare i debiti al loro valore nominale, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato, e, soprattutto, senza dover ricorrere all’attualizzazione.

Non è invece più previsto (in nessun caso) lo scorporo degli interessi impliciti, peraltro in passato riservato ai soli debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, non produttivi di interessi oppure produttivi di interessi passivi irragionevolmente bassi.

Le società che redigono il bilancio abbreviato, inoltre, non sono tenute ad indicare, in nota integrativa, i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

2^ edizione – Approvazione dei nuovi OIC e l’impatto sulla redazione del bilancio 2016