Bilanci di sostenibilità: i principi Esrs Cross Cutting
di Greta PopolizioL’emanazione dei principi di rendicontazione sulla sostenibilità impone alle società obbligate una modifica sostanziale degli attuali modelli di reportistica.
Se fino ad oggi i cd. Bilanci di Sostenibilità venivano redatti e presentati secondo i più disparati criteri, ad esempio facendo riferimento gli obiettivi dell’agenda ONU 2023 (SDG’s), ora le maglie della rendicontazione si sono decisamente ristrette.
È senz’altro vero che molte società tenute all’obbligo di redazione del Rendiconto Non Finanziario in base alla ormai superata NFRD (Direttiva 2014/95) hanno esposto i loro rendiconti utilizzando gli Standard GRI (emanati dalla Global Reporting Initiative), che sono in effetti dei veri principi di rendicontazione; ma potremmo rilevare, sulla base dei bilanci sinora pubblicati, che tali principi sono stati utilizzati più che altro alla stregua di un criterio di riorganizzazione dei dati esposti, una sorta di indice degli argomenti, più che di una vera e propria adozione di principi di rendicontazione cogenti.
Ora, l’entrata in vigore dei principi europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS), di cui al Regolamento UE 2023/2772, impongono, analogamente a quanto avviene per i principi contabili per i bilanci finanziari, che i dati esposti vengano trattati secondo regole ben definite, che mirano a consentire ai “fruitori della dichiarazione di sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti dell’impresa sulle persone e sull’ambiente e gli effetti rilevanti delle questioni di sostenibilità sullo sviluppo, sui risultati e sulla situazione dell’impresa” (ESRS1, 2.).
Nella precedente affermazione è racchiuso l’ormai famoso principio della doppia materialità (o rilevanza), ma soprattutto è statuito lo scopo della dichiarazione o bilancio di sostenibilità: fornire agli stakeholder una comprensione della posizione dell’impresa rispetto ai temi della sostenibilità.
Analogamente ai principi contabili, i principi di rendicontazione forniranno al lettore i parametri per la comprensione e la valutazione dei dati pubblicati.
Si consideri, inoltre, che sono in fase di elaborazione, e presto verranno rilasciati, anche i principi di revisione delle dichiarazioni di sostenibilità, secondo cui gli auditor verificheranno la affidabilità delle dichiarazioni e la loro aderenza agli ESRS.
In tale contesto, rivestono particolare importanza i primi 2 principi europei di rendicontazione, ossia ESRS1 e ESRS2, intitolati rispettivamente “prescrizioni generali” e “informazioni generali”.
Si tratta dei cd. Principi cross-cutting in quanto si applicano sempre ed a qualsiasi tipo di dichiarazione di sostenibilità, a differenza dei restanti principi cd. tematici, che si occupano ciascuno di una particolare questione all’interno delle 3 aree ESG.
Le “prescrizioni generali” forniscono e chiariscono i concetti base che guidano il redattore del bilancio e ne delimitano i confini e la portata.
Rientrano in questo principio – ESRS1- tra gli altri:
- le definizioni della “rilevanza di impatto” e della “rilevanza finanziaria”,
- la definizione di “portatori di interessi”, di catena del valore,
- la definizione dell’orizzonte temporale (con obbligo di comparazione delle informazioni) e dell’eventuale perimetro di consolidamento della dichiarazione,
- il contenuto e la struttura della dichiarazione di sostenibilità,
- le regole per i collegamenti tra diverse informazioni (ad es. inclusione mediante riferimento).
Nel secondo principio – ESRS2- sono invece elencate le informazioni generali che l’impresa deve fornire, in una apposita sezione della propria dichiarazione.
In sostanza, è richiesta una descrizione della strategia della azienda, del proprio modello di business, delle politiche aziendali, declinate per obiettivi, piani di azione e processi di verifica e controllo, rispetto alle questioni di sostenibilità nel loro complesso. Particolari informazioni vengono richieste in merito agli organi di governo e di controllo dell’impresa e sulla relativa preparazione, in relazione alle questioni ambientali e sociali.
Vengono, inoltre, definiti gli “obblighi minimi di informativa” (Minimum Disclosure Requirement- MDR), che specificano esattamente le informazioni che l’impresa deve fornire quando tratta determinati aspetti (es. le policy aziendali, i piani di azione etc).
Senza pretesa di esaustività, quanto finora espresso indica il quadro futuro che si prospetta in tema di rendicontazione ESG. Gli elaborati si presenteranno con ogni probabilità accattivanti sotto il profilo grafico, ma si tratterà comunque di dati che debbono rispettare criteri qualitativi e quantitativi ben definiti, ed esposti secondo un ordine ben definito.
In chiusura, è utile ricordare che verranno a breve emanati dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) anche gli standard di rendicontazione per le PMI che decidano su base volontaria di redigere la dichiarazione di sostenibilità. Gli ESRS per le PMI (ESRS LSME) si presenteranno semplificati rispetto a quelli ordinari, conservando, tuttavia, i medesimi criteri e le medesime prescrizioni previste per le società di maggiori dimensioni.