13 Febbraio 2019

Esterometro e territorialità Iva

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3 bis, D.Lgs. 127/2015 devono essere inserite anche le operazioni con rilevanza territoriale in Italia poste in essere con controparti non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia.

A fronte dell’inserimento dell’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni intercorse con controparti residenti o stabilite ai fini Iva in Italia, il legislatore richiede ai soggetti passivi di comunicare le operazioni che non transitano obbligatoriamente per il Sdi in quanto aventi come controparte un soggetto non obbligato a tale adempimento.

Pertanto, ciò che rileva al fine di verificare l’obbligo di comunicazione non è tanto il regime territoriale dell’operazione, bensì la controparte dell’operazione, con conseguente inclusione nell’esterometro anche delle operazioni che ai fini Iva rilevano territorialmente in Italia.

Prima di individuare le operazioni che sono oggetto di comunicazione, è opportuno ricordare che non si considerano soggetti stabiliti ai fini Iva in Italia i soggetti non residenti che nel nostro Paese sono identificati con rappresentante fiscale o direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972, in quanto tale posizione non attribuisce lo status di soggetto stabilito.

È bene osservare che trattandosi di un soggetto meramente identificato in Italia, e come tale estraneo all’obbligo di fatturazione elettronica, non sorge nemmeno l’obbligo di presentazione dell’esterometro, posto che tale adempimento è previsto solamente per coloro che ricadono nell’ambito soggettivo della fatturazione elettronica (soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia).

Si pensi, ad esempio, ad una società francese che in Italia è identificata direttamente (articolo 35-ter) e che nel nostro territorio pone in essere le seguenti operazioni: acquista dei beni da un soggetto passivo nazionale con consegna in Italia, e successivamente rivende tali beni ad altro soggetto passivo nazionale nel territorio dello Stato.

In tale ipotesi:

  • per l’acquisto presso un soggetto passivo nazionale l’identificazione Iva permette l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta da parte del soggetto non residente, e tale operazione non deve essere indicata nell’esterometro in quanto il soggetto non è stabilito ai fini Iva in Italia;
  • il soggetto passivo Iva nazionale che procede alla cessione dei beni al soggetto francese identificato ai fini Iva in Italia deve indicare l’operazione nell’esterometro (operazione soggetta ad Iva in quanto rilevante territorialmente rilevante in Italia);
  • il soggetto passivo nazionale che acquista i beni dal soggetto francese identificato in Italia deve assoggettare ad imposta l’operazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, con l’inversione contabile, e conseguente inclusione dell’operazione nell’esterometro.

È opportuno osservare, come indicato nell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, che in relazione alle operazioni attive, il soggetto passivo stabilito ai fini Iva in Italia può decidere di emettere facoltativamente la fattura in formato elettronico al fine di evitare di includere tali operazioni nell’esterometro.

Nell’esempio proposto, il soggetto passivo italiano che cede i beni alla società francese identificata in Italia, con consegna nel territorio dello Stato, può quindi evitare l’esterometro emettendo la fattura elettronica e inviandola tramite il Sdi (ferma restando la consegna di una copia cartacea al cliente francese) indicando nel campo codice destinatario i sette zero.

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