26 Aprile 2019

Esportazioni escluse dall’esterometro

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le cessioni di beni all’esportazione possono essere certificate con fattura elettronica e non devono essere inserite nell’esterometro anche nell’ipotesi in cui sia emesso il documento cartaceo.

È quanto emerge dalla risposta all’istanza di interpello n. 130/2019, in relazione ad una richiesta presentata da una società che effettua cessioni all’esportazione di veicoli (di cui all’articolo 8, lett. a, D.P.R. 633/1972) la quale evidenzia che, tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione, vi è l’identificativo della bolla doganale, documento quest’ultimo per il rilascio del quale è, tuttavia, necessario avere già emesso la fattura.

La società pertanto propone, quale comportamento fiscalmente corretto, di emettere la fattura cartacea da portare in dogana, per poi modificarla, una volta ottenuto il codice della bolla doganale, e successivamente inviarla.

L’Agenzia delle entrate ricorda preliminarmente che a partire dal 1° gennaio 2019:

  • sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le operazioni scambiate con soggetti passivi stabiliti ai fini Iva in Italia (articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015);
  • le operazioni effettuate o ricevute con operatori non residenti in Italia o ivi identificati ai fini Iva (direttamente o tramite rappresentante fiscale), non sussistendo alcun obbligo di emissione della fattura elettronica, devono essere riepilogate in apposita comunicazione con cadenza mensile (cd. “esterometro” di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015).

Per quanto riguarda le operazioni da inserire nell’esterometro, lo stesso comma 3-bis precisa che sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: quelle risultanti da bolla doganale e quelle per le quali è emessa facoltativamente la fattura in formato elettronico.

Nella risposta all’istanza di interpello l’Agenzia delle entrate precisa che, per le esportazioni, non è obbligatoria né l’emissione della fattura elettronica (in quanto operazione effettuata con controparte non residente) né l’inclusione dell’operazione nell’esterometro trattandosi di operazione risultante da bolletta doganale.

Tale ultima precisazione è di particolare interesse poiché dalla lettura del comma 3-bis non era chiaro se l’esonero dall’esterometro valesse solo per le importazioni (per le quali il documento rilevante ai fini Iva rimane la bolla di importazione) oppure fosse esteso anche alle esportazioni.

In ogni caso, precisa l’Agenzia, la società ha la facoltà di emettere la fattura elettronica tramite Sdi (in luogo di quella cartacea), fermo restando in ogni caso l’esonero dalla compilazione dell’esterometro.

Relativamente agli obblighi di presentazione in dogana di un esemplare della fattura, l’Agenzia ricorda che l’obbligo di “vidimazione” della fattura in dogana, quale elemento che comprova l’avvenuta uscita dei beni dal territorio dello Stato ai fini della non imponibilità Iva dell’operazione, deve tener conto delle evoluzioni che ha subito la normativa in questi anni.

In particolare, precisa l’Agenzia, a partire dal 1° luglio 2007 è stato adottato nella UE un sistema che consente il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito comunitario, attraverso uno scambio di messaggi tra i diversi uffici doganali convolti nei vari paesi comunitari.

Tale sistema si concretizza nell’emissione del DAE (documento di accompagnamento all’esportazione, sostitutivo del vecchio DAU), munito di un MRN (Movement Reference Number), che viene rilasciato dalla dogana di esportazione e accompagna la merce fino alla dogana di uscita.

La successiva fuoriuscita della merce viene comprovata dal messaggio elettronico della dogana di uscita (sostitutivo del vecchio “visto uscire” apposto fisicamente sull’esemplare della fattura) con la conseguenza che viene meno la necessità di presentare in dogana una copia della fattura cartacea.

Da ciò consegue che l’esportazione diretta di cui all’articolo 8, lett. a), D.P.R. 633/1972 può essere documentata da fattura elettronica senza che ciò interferisca sulla procedura doganale per la quale si seguono le regole già in essere, come descritte poc’anzi.

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