6 Settembre 2014

Esportatore abituale: plafond fisso o mobile?

di Federica Furlani
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Per evitare di penalizzare dal punto di vista finanziario i contribuenti che effettuano esportazioni e cessioni intracomunitarie con una certa incidenza rispetto al volume d’affari, evitando il formarsi di un eccessivo credito IVA, il legislatore ha previsto per tali soggetti la facoltà di acquistare beni e/o servizi (con esclusione di fabbricati e aree fabbricabili e di beni/servizi con IVA indetraibile) senza applicazione dell’imposta.

Il plafond rappresenta appunto l’ammontare entro il quale gli esportatori abituali, ovvero coloro che nel periodo di riferimento (anno solare precedente oppure ultimi 12 mesi) hanno registrato esportazioni, cessioni intracomunitarie e altre operazioni assimilate (quindi non imponibili) di importo superiore al 10% del volume d’affari, possono effettuare acquisti in sospensione d’imposta, senza quindi applicazione dell’IVA.

L’esportatore abituale può determinare il plafond di cui disporre con due diverse metodologie: il sistema del plafond fisso o il sistema del plafond mobile.

La scelta è assolutamente discrezionale e può essere modificata all’inizio di ogni anno senza alcuna comunicazione preventiva: essa sarà infatti comunicata a consuntivo nell’ambito della dichiarazione annuale (quadro VC).

Il metodo del plafond fisso consiste nel prendere come base di calcolo dello stesso le operazioni non imponibili relative ad esportazioni ed operazioni assimilate rilevanti registrate nell’anno solare precedente. Al 1° gennaio di ciascun anno, il plafond disponibile per detto anno è semplicemente costituito dalle operazioni non imponibili registrate nell’anno precedente e poi, nel corso dell’anno di utilizzo, è sufficiente controllare che gli acquisti e le importazioni con lettera di intento non superino l’ammontare del plafond disponibile per non incorrere nello splafonamento.

Il plafond mobile si calcola invece tenendo conto delle operazioni registrate nei dodici mesi precedenti.

Mentre il primo metodo non presenta particolari problemi operativi, Il secondo necessita invece di una maggiore attenzione e comporta la sussistenza di due condizioni:

  1. è necessario avere iniziato l’attività almeno da dodici mesi;
  2. lo status di esportatore abituale deve essere verificato ogni mese. Nei mesi, infatti, nei quali tale condizione non si dovesse verificare, non sarà consentito effettuare acquisti in regime di non imponibilità.

Inoltre, verificata la sussistenza, mese per mese, della condizione di “esportatore abituale”, sarà necessario determinare, alla fine di ciascun mese quale sarà il plafond disponibile per il mese successivo.

Con il metodo del plafond mobile l’ammontare del plafond di cui si dispone è dato dalla differenza tra le operazioni non imponibili registrate nei 12 mesi precedenti e il relativo progressivo utilizzo. Nel mese in cui si verificano i primi acquisti agevolati, il progressivo utilizzo è dato dalla differenza tra gli acquisti in sospensione effettuati nel mese e le operazioni non imponibili relative al 13° mese precedente

Il metodo del plafond fisso è certamente più facile da gestire rispetto al plafond mobile in quanto sia la verifica dello status di esportatore abituale che la determinazione del plafond annuale utilizzabile vengono effettuate una sola volta l’anno. Il sistema del plafond mobile risulterà tuttavia più conveniente da utilizzare nell’ipotesi di prospettive di crescita del fatturato “all’estero”: basandosi sempre sulle vendite dei dodici mesi precedenti, ha infatti una base di riferimento che si sposta nel tempo e segue, pertanto, l’attività dell’azienda.

Una volta prescelto ed utilizzato un metodo, è possibile modificare il criterio di calcolo solo al 1° gennaio dell’anno successivo e non in corso d’anno.

Se nell’anno solare precedente si è utilizzato il plafond fisso e si vuole passare al plafond mobile non sorge alcun problema, nel senso che il plafond disponibile all’inizio dell’anno è pari alle esportazioni e operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente.

Se invece si passa dal plafond mobile a quello fisso, il plafond disponibile all’inizio dell’anno è pari al plafond che sarebbe risultato disponibile per il mese di gennaio se si fosse mantenuto il metodo mobile. La Risoluzione n. 77 del 6 marzo 2002 specifica infatti che il contribuente in questo caso “deve ancora e per l’ultima volta seguire il procedimento per il calcolo del plafond mobile partendo dall’ammontare della posta attiva e passiva del mese di dicembre dell’anno precedente, sottraendo da entrambe le operazioni non imponibili del tredicesimo mese”.