26 Marzo 2020

Erogazioni liberali integralmente deducibili dal reddito d’impresa

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno dell’emergenza epidemiologica Covid-19, effettuate nell’anno 2020, sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa.

È quanto emerge dalla lettura dell’articolo 66, comma 2, D.L. 18/2020, in cui è contenuta una norma speciale finalizzata ad incentivare le erogazioni liberali effettuate dalle imprese (nel comma 1 è invece contenuta la disciplina delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche).

Il primo aspetto da sottolineare riguarda la possibilità di dedurre integralmente dal reddito d’impresa le erogazioni in questione, e ciò si desume dal richiamo contenuto nel predetto comma 2 dell’articolo 66 all’articolo 27 L. 133/1999.

Secondo tale disposizione, e in particolare il comma 1, “sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti”.

Per quanto riguarda le erogazioni in natura, il successivo comma 2 dell’articolo 27 citato stabilisce che i beni ceduti non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, precisando che tale irrilevanza riguarda sia i beni merce (che danno luogo a ricavi di cui all’articolo 85 Tuir), sia i beni ammortizzabili (che danno luogo a plusvalenze ai sensi dell’articolo 86 Tuir).

Ai fini Irap, è precisato che le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate, e quindi necessariamente nel 2020 visto che la norma “speciale” di cui all’articolo 66 D.L. 18/2020 riguarda solamente tale annualità.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari della norma agevolativa, poiché l’articolo 66, comma 2, si riferisce a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, possono fruire della norma i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone a prescindere dal regime contabile adottato), ed i soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti).

In relazione ai soggetti che beneficiano delle erogazioni, il comma 2 non contiene alcuna limitazione, anche se la relazione illustrativa al decreto stabilisce che il comma 2 persegue le medesime finalità previste al comma 1. Ed in tale comma si legge che i destinatari dell’erogazione, quale condizione per la deducibilità, devono intervenire per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria. Pertanto, anche per i soggetti titolari di reddito d’impresa le erogazioni sono deducibili secondo le regole illustrate se effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

L’articolo 66, comma 3, D.L. 18/2020 contiene le regole per valorizzare le erogazioni effettuate in natura, specificando che si deve aver riguardo agli articoli 3 e 4 D.M. 28.11.2019 (in cui sono contenute le disposizioni per le erogazioni in favore degli enti del Terzo settore).

In base a tali indicazioni (e in particolare l’articolo 3), l’ammontare della deduzione spettante è determinato in base al valore normale del bene oggetto di donazione in base alle regole di cui all’articolo 9 Tuir, dovendosi distinguere i beni come segue:

  • per quelli strumentali, l’erogazione in matura è valorizzata in base al valore fiscalmente riconosciuto del bene (costo storico al netto degli ammortamenti dedotti);
  • per i beni-merce, si deve tener conto del minore tra il valore normale di cui all’articolo 9 Tuir e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze di cui all’articolo 92 Tuir.

Il richiamo all’articolo 3 D.M. 28.11.2019 determina anche l’applicazione delle previsioni riguardanti la necessità di acquisire una perizia di stima in caso di erogazione liberale di beni diversi da quelli citati, nonché la necessità di dotarsi della documentazione prevista (dichiarazione scritta del donatore e del soggetto destinatario dell’erogazione).