29 Maggio 2024

Riforma dei redditi diversi derivanti da terreni ricevuti per donazione

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

Con l’attuazione della legge delega di riforma fiscale sono riscritte le regole per la determinazione dei redditi diversi derivanti dalla vendita di terreni ricevuti a titolo gratuito. La modifica interessa l’articolo 68, comma 2, Tuir, stabilendo che il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione e donazione assume rilievo solamente in caso di successione, mentre per i terreni ricevuti per donazione l’avente causa “eredita” il costo sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta di donazione (se dovuta) e degli altri costi inerenti.

In attesa dell’approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo contenente il secondo modulo di riforma dell’Irpef, al cui interno è contenuta la modifica in questione, si ricorda che l’attuale articolo 67, lett. b), Tuir, distingue due macrocategorie di fattispecie impositive:

  • le plusvalenze derivanti dalla compravendita di fabbricati e di terreni non edificabili e;
  • le plusvalenze derivanti dalla compravendita di terreni edificabili.

Mentre per il primo gruppo la rilevanza reddituale è sottoposta alla condizione che tra l’acquisto e la vendita siano intercorsi non più di cinque anni (trascorso tale termine la plusvalenza non costituisce reddito tassabile), qualora oggetto del trasferimento sia un terreno edificabile (individuabile in base alle indicazioni del piano regolatore adottato dall’ente locale), il divario temporale tra l’acquisto e la cessione non assume alcun rilievo, essendo in ogni caso imponibile la plusvalenza derivante dalla vendita. Si deve, inoltre, tener conto che, ai fini della rilevanza reddituale della plusvalenza relativa alla cessione del terreno edificabili, non si tiene conto nemmeno dell’origine del bene, poiché anche l’acquisto a titolo gratuito non esclude mai da imposizione il successivo trasferimento. In particolare, per la determinazione del costo di “acquisto”, da contrappore al prezzo di cessione per la determinazione della plusvalenza tassabile, l’articolo 68, comma 2, ultimo periodo, Tuir, stabilisce che “per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione”. Tralasciando la fattispecie della successione, la donazione del terreno edificabile potrebbe prestarsi a manovre abusive, nel senso che la donazione ad un parente in linea retta (si pensi dal padre al figlio/a) può sfruttare la franchigia di 1 milione prevista per l’imposta di donazione, trasferendo in tal modo al donatario un valore di carico che rispecchi il valore di mercato del terreno. In questo modo, la successiva cessione del terreno da parte del donatario, ad un prezzo pari o prossimo al valore dichiarato nell’atto di donazione, evita l’insorgere della plusvalenza. Della questione si è occupata più volte la giurisprudenza di merito e la Cassazione, non sempre assumendo un indirizzo univoco nell’individuare un’operazione abusiva (valutando, ad esempio, il periodo intercorso tra la donazione e la cessione, la presenza di permessi edificatori, ecc.).

Ad eliminare qualsiasi possibilità di manovre abusive, interviene, come anticipato, l’articolo 8 dello schema di decreto legislativo attuativo della riforma Irpef, stabilendo che qualora tali beni siano stati acquisiti per donazione si deve assumere, quale costo di acquisto in capo al donatario, il prezzo di acquisto pagato in origine dal donante. In buona sostanza, si introduce, al pari di quello già previsto per le partecipazioni sociali (nell’ambito del capital gain), un criterio di “trasparenza” del costo sostenuto dal donante, in modo tale da evitare che dalla donazione si possa ottenere una rivalutazione “gratuita” del costo di acquisto a favore del donatario. Resta immutata la regola già in vigore per i terreni acquisiti per successione, per i quali il costo di acquisto è assunto in base al valore dichiarato nella dichiarazione di successione, nonché di ogni altro costo successivo inerente.