12 Giugno 2017

Diritto annuale CCIAA: in arrivo maggiorazioni fino al 20%

di EVOLUTION
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Entro il prossimo 30 giugno, i soggetti interessati sono tenuti al versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi e Irap 2017, nonché del diritto annuale a favore della Camera di Commercio.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, la relativa Scheda di studio.
Nel presente contributo sono trattate le disposizioni relative il diritto annuale tenuto conto delle maggiorazioni previste dal decreto 22/05/2017 del MiSE.

Per effetto delle disposizioni previste dall’articolo 7-quater del D.L. 193/2016, il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2017 e dal modello Irap 2017 (saldo anno 2016 e prima rata di acconto 2017) va effettuato, quest’anno, entro il prossimo 30 giugno ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (in caso di contribuenti con periodo d’imposta  non coincidente con l’anno solare), fermo restando la facoltà di eseguire il versamento entro il 30° giorno successivo ai suddetti termini applicando la maggiorazione dello 0,40% (ossia, per i soggetti con periodo d’imposta solare, al 31 luglio 2017 – il 30 luglio cade di domenica).

Senza entrare nel merito dell’acconto delle imposte sui redditi, le cui modalità di calcolo sono note, si focalizza l’attenzione sulle disposizioni in materia di diritto camerale.

Si ricorda, infatti, che il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Pertanto, imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, coincidente con l’anno solare, devono versare il diritto annuale entro il prossimo 30 giugno.

I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180, devono effettuare il versamento del diritto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti, invece, che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, sono tenute al versamento del diritto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

Affrontato l’aspetto relativo i termini di versamento, si pone ora l’attenzione sulle misure del diritto camerale riportate nella nota 359584/2016 del MiSE.

Sul punto si fa presente che, con il decreto 22/05/2017, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stata autorizzata l’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto camerale annuale per il triennio 2017-2019 nel caso le stesse CCIAA abbiano presentato programmi e progetti, condivisi con le Regioni, con la finalità di promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.

Nel decreto sono state individuate 79 Camere di Commercio che hanno richiesto ed ottenuto la maggiorazione del 20% degli importi del diritto annuale.

Nella comunicazione del MiSE viene chiarito che “nelle more della registrazione da parte della Corte dei conti” del decreto, le imprese saranno tenute a versare le misure del diritto annuale senza considerare l’incremento, e provvederanno al versamento del conguaglio (ossia della sola maggiorazione del 20%) entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

L’obbligo di conguaglio dovrebbe riguardare, quindi, i soggetti che hanno effettuato il versamento prima della pubblicazione del decreto, mentre quelli che effettueranno il versamento successivamente a tale pubblicazione dovranno far riferimento alle nuove misure.

Tornando alle misure del diritto camerale si ricorda che queste, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal D.M. 21/04/2011 ridotte del 50%.

Ciò premesso, si riportano, già ridotte del 50%, le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2017.

Per i soggetti iscritti nella sezione “speciale” del Registro delle imprese, il diritto è dovuto (senza considerare l’eventuale maggiorazione del 20%) secondo quanto di seguito riportato.

Misure fisse diritto annuale – Importi 2017

Imprese Sede Unità locale
Imprese individuali (imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 44,00 € 8,80
Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001 € 100,00 € 20,00

Per le imprese iscritte nella sezione “ordinaria” del Registro, il diritto annuale è determinato tenuto conto delle seguenti misure:

  • imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile allo scaglione di fatturato 2016.

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali sono tenuti a versare un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, infine, devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato “al fatturato” (imprese diverse da quelle individuali e da quelle per cui sono previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le stesse applichino al fatturato 2016 le aliquote definite con il D.M. 21/04/2011, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali; gli importi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MiSE 19230/2009.

Si riportano, di seguito, le fasce di fatturato e le aliquote da utilizzare per i calcoli.

Fasce e aliquote

Scaglioni di fatturato

Aliquote

da euro

a euro

0 100.000,00 € 200 (misura fissa)
oltre 100.000 250.000,00 0,015% su parte eccedente € 100.000
oltre 250.000 500.000,00 0,013% su parte eccedente € 250.000
oltre 500.000 1.000.000,00 0,010% su parte eccedente € 500.000
oltre 1.000.000 10.000.000,00 0,009% su parte eccedente € 1.000.000
oltre 10.000 35.000.000,00 0,005% su parte eccedente € 10.000.000
oltre 35.000.000 50.000.000,00 0,003% su parte eccedente €n 35.000.000
oltre 50.000.000 0,001% sulla parte eccedente € 50.000.000 fino

ad un massimo di €40.000.

Al riguardo, si fa presente che:

  • anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato (200 euro) è soggetta alla riduzione al 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad 100 euro;
  • l’importo massimo da versare (40.000 euro), è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a 20.000 euro.

Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell’esercizio precedente, occorre provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota 19230/2009. In sede di versamento, lo si ribadisce, vanno anche considerate le eventuali maggiorazioni applicate dalle singole Camere di Commercio.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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