29 Dicembre 2017

Criticità e cautele del piano negli accordi e nei concordati in continuità

di Andrea RossiVeronica Pigarelli
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In un precedente contributo abbiamo introdotto un primo commento sul documento denominato “Principi per la redazione dei piani di risanamento” emanato lo scorso mese di settembre dal  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, mentre in questa sede vorremo commentare le criticità, evidenziate nel citato documento, che i professionisti devono affrontare nei piani di risanamento facendo riferimento, in modo particolare, agli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all’attuale articolo 182-bis L.F., e ai concordati con continuità aziendale, di cui all’attuale articolo 186-bis L.F..

Il documento in esame fornisce utili raccomandazioni, con riferimento ad alcuni temi comuni alla pianificazione del risanamento, applicabili alle procedure concorsuali e non concorsuali, ponendo particolare attenzione:

  1. alla stima dei flussi di cassa liberi;
  2. alla redazione di un piano di tesoreria;
  3. alle cautele da adottare nel caso di situazioni di perdita del capitale sociale ai sensi degli articolo 2447 cod. civ. e dell’articolo 2482-ter civ..

Come abbiamo anticipato, infatti, la redazione di un piano di risanamento è alla base sia degli accordi di ristrutturazione dei debiti sia del concordato con continuità aziendale, ma assume in tali procedure connotazioni e formulazioni differenti.

Infatti, l’accordo di ristrutturazione dei debiti è una procedura negoziale finalizzata alla soluzione della crisi attraverso il raggiungimento di un accordo con almeno il 60% dei creditori; unitamente all’accordo, il debitore deve inoltre allegare al piano una relazione redatta da un professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:

  • entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; 
  • entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

Si tratta dunque di un accordo che va a coinvolgere direttamente solo alcuni dei creditori e, pertanto, tutti coloro che non aderiscono all’accordo, siano essi creditori chirografari o privilegiati, avranno il diritto al pagamento integrale del loro credito; è quindi fondamentale che i creditori non aderenti siano agevolmente individuabili nella situazione patrimoniale di riferimento.

Con riferimento al punto a) sopra riportato, il documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, raccomanda che il piano venga formulato prevedendo, in modo attendibile, la stima dei flussi di cassa liberi a servizio del debito nei confronti dei creditori non aderenti, suggerendo che la stima sia sottoposta a idonee prove di resistenza (stress test).

In tale procedura la redazione di un piano di tesoreria, di cui al precedente punto b), rappresenta un elemento indispensabile per quantificare l’effettivo fabbisogno finanziario di breve termine necessario alla procedura, nonché l’eventuale esigenza di finanziamenti interinali e di urgenza; infatti il piano di tesoreria di breve periodo dovrà assolutamente evidenziare che, nei 120 giorni successivi all’omologa, la società sia in grado di generare flussi di cassa di natura ordinaria, ovvero straordinaria, tali da supportare il pagamento integrale dei creditori non aderenti, mentre quello di medio lungo periodo dovrà essere in grado di supportare la fattibilità complessiva dell’accordo, per quanto attiene il pagamento dei creditori aderenti.

A differenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la procedura di concordato con continuità coinvolge ad ampio raggio tutti i creditori dell’impresa e, pertanto, il piano dovrà essere formulato in modo da stimare i flussi di cassa liberi a servizio dell’adempimento della proposta concordataria; in merito, il documento  oggetto di commento, sottolinea l’importanza che tali flussi abbiano una elevata probabilità di avveramento, in quanto la proposta formulata ai creditori si configura vincolante per il debitore.

Con riferimento al piano di tesoreria nei concordati con continuità aziendale, viene raccomandata la previsione di una scansione temporale mensile, almeno con riferimento alla fase iniziale del piano e sino alla presumibile data di omologa; infatti, un piano con scansione temporale ravvicinata rende più agevole la valutazione da parte del Commissario di eventuali scostamenti. Nella fase successiva all’omologa, e sino al termine previsto per l’adempimento del piano, la scansione temporale può essere anche meno frequente; è però opportuno che sia tale da permettere al Commissario di intercettare, dagli scostamenti rilevati, eventuali gravi deterioramenti della capacità di produrre flussi di cassa in misura adeguata a garantire l’adempimento della proposta.

Infine, con riferimento al punto c) sopra richiamato, per entrambe le procedure, il documento in esame raccomanda che, nel caso di perdita del capitale sociale, si renda opportuno accompagnare al Piano una situazione patrimoniale prognostica alla data di presumibile omologazione al fine di dare evidenza, in chiave prospettica, se la sopravvenienza attiva derivante a seguito dell’omologa (bonus da procedura), sia sufficiente a ristabilire l’equilibrio patrimoniale nel rispetto degli articoli 2447 e 2482-ter cod. civ.; si ricorda infatti che, sia per gli accordi di ristrutturazione, sia per il concordato con continuità aziendale, le disposizioni codicistiche poste a tutela del capitale sociale delle società di capitali, risultano sospese ai sensi dell’articolo 182-sexies L.F. per il periodo che va dalla presentazione della domanda alla data di omologa e, pertanto, dopo tale termine, il capitale dovrà essere obbligatoriamente ricostituito nei termini di legge.

 

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