6 Settembre 2022

Crediti d’imposta rincari energia e gas per il terzo trimestre 2022

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Proseguono le misure volte ad attenuare l’impennata dei costi energetici: anche per il terzo trimestre 2022 le imprese potranno beneficiare di un contributo straordinario, erogato sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.

L’articolo 6 D.L. 115/2022, in vigore dal 10 agosto 2022, ripropone le misure straordinarie già introdotte per il secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore/gasivore e non.

In particolare, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (c.d. energivore), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (comma 1).

Il credito di imposta viene riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese in argomento e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è invece riconosciuto un credito d’imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Ai fini dell’agevolazione in questione, si definisce impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 e che ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici (comma 2).

Tutte le altre imprese (diverse dalle energivore), se dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, possono beneficiare di un credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (comma 3).

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 D.L. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (comma 4).

Rispetto ai crediti preesistenti si segnala la seguente novità riguardante le imprese diverse dalle energivore e gasivore (crediti di cui ai commi 3 e 4): ai fini della fruizione del credito, ove l’impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019 quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022. In altri termini, al verificarsi delle condizioni sopra esposte, il fornitore dell’energia elettrica o del gas deve provvedere al calcolo dell’incremento e della detrazione spettante per conto dell’impresa beneficiaria del credito.

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 115/2022, dovrà definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Tutti i crediti d’imposta sopra richiamati sono utilizzabili esclusivamente in compensazione F24 entro la data del 31 dicembre 2022 oppure, in alternativa, cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si segnala, infine, che i crediti richiamati:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
  • non si applica il limite annuale di 250.000 euro riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi (di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007) ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali dei crediti (di cui all’articolo 34 L. 388/2000);
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.