6 Ottobre 2023

Compilazione del quadro RW nel Modello Redditi 2023

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

All’interno del modello Redditi 2023 il quadro RW è quello dedicato al monitoraggio degli investimenti patrimoniali e delle attività finanziarie detenuti all’estero da persone fisiche, enti non commerciali con sede in Italia e società semplici.

Il quadro RW permette, inoltre, la definizione delle imposte patrimoniali Ivafe (attività finanziarie all’estero) e Ivie (immobili detenuti all’estero).

In questa guida vedremo insieme come compilare il quadro RW, quali sono i contribuenti che devono farlo ed i soggetti esonerati.

La normativa che identifica i soggetti obbligati a compilare il quadro RW è l’articolo 4, D.L. 167/1990; essi sono:

  1. coloro che possiedono investimenti all’estero;
  2. coloro che detengono attività estere di tipo finanziario.

Nel nostro Paese rientrano in questo gruppo le seguenti tipologie di contribuenti:

  • enti non commerciali;
  • società semplici;
  • associazioni equiparate;
  • persone fisiche.

Nella norma citata rientrano, inoltre:

  • le operazioni eseguite dai soggetti in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria mediante bilancio;
  • coloro che possiedono redditi da lavoro autonomo anche per tutte le operazioni poste in essere legate all’attività professionale.

Sono escluse, invece, le società di persone commerciali e altri soggetti equiparati esercenti attività commerciale.

Rientrano nella lista dei contribuenti che sono esonerati dalla compilazione del quadro RW del modello Redditi 2023:

  1. gli enti commerciali;
  2. le S.a.s. (società in accomandita semplice);
  3. le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.);
  4. le S.n.c. (società in nome collettivo).

L’obbligo di compilare il quadro RW non sussiste in presenza di investimenti esteri effettuati attraverso società italiane: l’obbligo dichiarativo sussiste sul titolare effettivo nel caso di partecipazioni in società di diritto estero.

Infine, l’obbligo di compilazione non sussiste neanche nel caso di partecipazioni dirette in società residenti che effettuano investimenti all’estero.

I contribuenti che devono presentare il modello Redditi PF sono tenuti a presentare contestualmente anche il quadro RW entro i termini previsti.

Una deroga è ammessa nel caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o se viene presentato il Modello 730. I contribuenti che hanno presentato il Modello 730 ed hanno l’obbligo di compilare anche il quadro RW possono presentare il modello Redditi PF separatamente con il solo frontespizio, gli altri eventuali quadri redditi e quello RW.

In pratica, il contribuente presenta due dichiarazioni separate, ma non rinuncia ai vantaggi legati al Modello 730.

Il monitoraggio fiscale e la conseguente compilazione del quadro RW sono previsti per tutte le attività estere che producono redditi imponibili in Italia a prescindere dalla reale produzione di reddito nel periodo di imposta considerato.

Tale obbligo sussiste anche in presenza di un disinvestimento effettuato prima del termine del periodo di imposta in corso. Nel quadro RW dovranno, pertanto, essere indicati sia le attività estere di tipo finanziario che gli investimenti all’estero detenuti nel periodo di imposta che possono generare imponibili in Italia. Tali obblighi non sono da considerarsi validi per attività patrimoniali e finanziarie affidate in amministrazione o gestione ad intermediari residenti e per i contratti che si sono conclusi grazie al loro intervento nel caso in cui i flussi finanziari ed i redditi generati siano riscossi per mezzo degli intermediari stessi.

Tra le attività patrimoniali estere oggetto di monitoraggio rientrano:

  • imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero o registrati presso uffici stranieri;
  • immobili ed eventuali diritti reali immobiliari (multiproprietà, comproprietà);
  • opere d’arte e oggetti preziosi.

Le attività di cui sopra devono essere dichiarate nel quadro RW a prescindere dai redditi reali prodotti nel periodo di imposta: l’obbligo è legato, infatti, alla loro mera potenzialità di produrre reddito imponibile.

Sono da considerarsi attività finanziarie estere tutte quelle da cui derivano redditi di capitale o diversi di fonte estera, ovvero:

  • criptovalute;
  • conti correnti valutari;
  • depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
  • metalli preziosi che si trovano all’estero;
  • partecipazioni al patrimonio o al capitale di soggetti che risiedono all’estero;
  • attività ed investimenti detenuti all’estero per mezzo di soggetti che risiedono in Paesi differenti da quelli collaborativi, in entità giuridiche estere o italiane differenti dalle società nel caso in cui il contribuente sia l’effettivo titolare;
  • obbligazioni estere o titoli simili, titoli equiparati emessi all’estero e titoli pubblici, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da persone non residenti;
  • i contratti finanziari stipulati con una controparte non residente;
  • i contratti che vengono stipulati fuori dai confini del territorio nazionale;
  • i diritti alla sottoscrizione o all’acquisto di azioni estere o di strumenti finanziari assimilati;
  • polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione;
  • forme di previdenza complementare che vengono organizzate e gestite da soggetti esteri (non rientrano in questa categoria quelle previste obbligatoriamente dalla legge);
  • attività finanziarie estere che sono detenute in Italia al di fuori del circuito di intermediari residenti;
  • attività finanziarie italiane detenute all’estero;
  • le stock option nel caso in cui il prezzo di esercizio risulti minore del valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta considerato.

Il valore degli immobili che si trovano all’estero deve essere calcolato sulla base dei criteri validi ai fini dell’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero) anche nel caso in cui non sia dovuta.

Il valore di tale immobile è rappresentato dal costo di acquisto o, se questo non è presente, dal valore di mercato rilevabile al termine di ogni anno solare nel luogo dove questo è situato.

Se al 31 dicembre dell’anno considerato l’immobile non ha più lo stesso proprietario, il valore da prendere come riferimento è quello al termine del periodo di possesso.

Nel caso di immobili acquisiti per donazione (o successione) il valore da considerare è quello presente nella dichiarazione di successione; in mancanza di questo dato il valore corretto è quello sostenuto dal donante o dal de cuius.

Quando l’immobile si trova in un Paese facente parte dell’UE o in Paesi che hanno aderito allo Spazio Economico Europeo e che sono in grado di garantire uno scambio di informazioni adeguato il valore da utilizzare può essere:

  • il costo di acquisto;
  • il valore catastale;
  • il valore di mercato.

Per il calcolo dell’imponibile degli immobili esteri che si trovano in Paese UE è opportuno rispettare quanto indicato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 28/E/2012.

Nel caso di attività patrimoniali estere diverse dagli immobili (come aerei o imbarcazioni), e che non prevedono il versamento dell’Ivie, il contribuente deve indicare:

  • il valore di mercato;
  • il costo di acquisto.

Per quanto riguarda il valore da identificare è:

  • quello relativo alla fine del periodo di detenzione dell’attività;
  • quello relativo a partire dal primo giorno di possesso.

I contribuenti che devono compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale o del pagamento delle imposte patrimoniali hanno l’obbligo di valorizzare anche le attività finanziarie estere (ETF, titoli, azioni e simili). I contribuenti che non devono pagare l’Ivie e l’Ivafe (imposta sulle attività finanziarie estere) devono eseguire la valorizzazione utilizzando gli stessi criteri ai soli fini del monitoraggio fiscale.

Nel caso di attività finanziarie quotate in mercati regolamentati, il valore da prendere come riferimento è quello di mercato rilevato alla fine del periodo di detenzione o del periodo di imposta. In presenza di attività finanziarie non quotate in mercati regolamentati il valore di riferimento è quello nominale o, se non presente, quello di rimborso.