6 Ottobre 2023

Detrazione Iva “anticipata” anche per le fatture a cavallo d’anno

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Numerose sono le novità in materia di Iva contenute nell’articolo 7, L. 111/2023 (Legge delega di riforma del sistema fiscale), soprattutto per quanto riguarda la detrazione e l’esercizio di tale diritto.

In questo intervento focalizziamo l’attenzione sulla disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 1, lett. d), n. 3, L. 111/2023, secondo cui con l’attuazione della riforma fiscale sarà consentito di esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione periodica del mese di dicembre anche per le fatture che riportano la data di detto mese, ma ricevute dal cessionario o committente entro il giorno 15 del mese di gennaio dell’anno successivo.

Nell’attuale sistema, l’articolo 1 D.P.R. 100/1998 dispone che il diritto alla detrazione può essere esercitato nella liquidazione periodica in relazione alle fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ad eccezione dei documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

In buona sostanza, secondo tale disposizione, si viene a determinare una differenza tra le seguenti due posizioni:

  • per la fattura datata 30.11 e ricevuta dal cessionario (o committente) in data 12.12, il diritto alla detrazione può essere esercitato già nella liquidazione periodica del mese di novembre (entro il 16.12);
  • per la fattura datata 30.11 e ricevuta dal cessionario (o committente) in data 12.1 dell’anno successivo, il diritto alla detrazione può essere esercitato a partire dalla liquidazione del mese di gennaio (entro il 16.2) e non già nella liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente.

La “discriminazione” descritta ha da sempre destato perplessità tra gli operatori, in quanto determina un pregiudizio finanziario per quelle fatture datate negli ultimi giorni dell’anno, ma che sono ricevute (per tempi tecnici dettati dallo Sdi) solamente nei primi giorni dell’anno successivo. Per porre rimedio alla situazione prospettata, è intervenuta la legge delega, e segnatamente l’articolo 7, L. 111/2023, secondo cui “in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta.

Come riportato nella Relazione illustrativa, con questa disposizione si supera il limite in base al quale la detrazione non può essere esercitata nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, ma in quello di ricezione del documento.

Come si evince dal contenuto dell’articolo 7 L. 111/2023, non viene più prevista una differenza tra fatture ricevute durante l’anno e quelle cd. “a cavallo” d’anno, ma è semplicemente indicato il termine ultimo entro il quale è esercitabile il diritto alla detrazione (dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta).

È appena il caso di osservare che per esercitare il diritto alla detrazione, oltre al ricevimento della fattura è anche necessario che la stessa sia annotata nell’apposito registro degli acquisti (circolare n. 1/E/2018).

Alla luce della nuova previsione normativa, che dovrà essere trasfusa nei decreti delegati, per le fatture datate nel mese di dicembre, ma ricevute entro il 15 del mese di gennaio dell’anno successivo, il soggetto passivo cessionario o committente potrà decidere di esercitare il diritto alla detrazione alternativamente:

  • già nella liquidazione periodica del mese di dicembre (entro il 16.1 dell’anno successivo);
  • in una delle liquidazioni periodiche nel corso del 2024;
  • con la dichiarazione Iva relativa all’anno 2024, quale dichiarazione dell’anno in cui p stato ricevuto il documento di acquisto.