27 Marzo 2024

Caratteristiche dell’affitto intercalare in agricoltura

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

La L. 203/1982 ha riscritto le regole applicabili ai contratti di affitto relativi a terreni concessi per usi agricoli, che si rendono applicabili, salvo deroga, previa attivazione della previsione di cui all’articolo 45, L. 203/1982.

In realtà, non tutti i contratti tipici del mondo agricolo rientrano nel perimetro applicativo della L. 203/1982; infatti, ai sensi dell’articolo 56, L. 203/1982, ne sono esclusi:

  • i contratti di compartecipazione limitata a singole colture a carattere stagionale;
  • le concessioni per le coltivazioni intercalari;
  • le vendite di erba in piedi aventi una durata inferiore all’anno nel caso in cui i relativi terreni non siano destinati al pascolo permanente, ma a rotazione agraria.

Le colture intercalari vengono comunemente chiamate anche come “secondarie”, poiché si caratterizzano per il fatto di innestarsi ed esaurirsi nell’intervallo temporale compreso tra 2 colture principali.

L’elemento che caratterizza le coltivazioni intercalari consiste nella circostanza per cui una coltura vegetale di breve ciclo si riesce a sviluppare all’interno della produzione di un prodotto dal ciclo produttivo più lungo. Il contratto non ha ad oggetto la concessione del fondo rustico, ma il diritto a svolgere sullo stesso un’attività agricola.

Ne deriva che, per il periodo di tempo in cui viene praticata la coltura “secondaria”, il proprietario del fondo non lo conduce più, con la conseguenza che, ad esempio, nel caso in cui ciò accada nel quinquennio di monitoraggio previsto in caso di acquisto dei terreni usufruendo della c.d. piccola proprietà contadina, si determinerà la decadenza dall’agevolazione stessa.

In senso conforme, la giurisprudenza di legittimità che, con l’ordinanza n. 3811/2017, ha affermato che “In materia di piccola proprietà contadina, l’affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata (nella specie 8 mesi) e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia, di breve ciclo all’interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell’articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base all’articolo 11 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, esercitino, a loro volta, l’attività di imprenditore agricolo ex articolo 2135 cod. civ. (Sez. 5, n. 6688 del 21/03/2014)”.

Ai fini impositivi, in ragione di quanto detto, e soprattutto per quanto concerne l’imposizione diretta, ci si deve domandare se, anche in questo caso, si azioni la deroga prevista dall’articolo 33, comma 2, Tuir.

Come noto, infatti, i redditi fondiari, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 26, Tuir, vengono imputati in ragione del possesso e della durata dello stesso, a nulla rilevando l’effettiva percezione del reddito; tuttavia, la norma individua una deroga espressa nei casi contemplati dall’attuale articolo 33, comma 1, Tuir, ai sensi del quale “Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto”.

Nel caso di affitto intercalare non si è in presenza, come specificato, di un affitto di terreno, bensì di una concessione a svolgere sullo stesso, per un determinato periodo di tempo, un’attività agricola; tuttavia, si ritiene azionabile la deroga prevista dall’articolo 33, Tuir.

Del resto, se così non fosse, si verrebbe a creare un’ingiusta penalizzazione, in quanto colui che svolge la coltura “secondarianon potrebbe dichiarare un reddito determinato catastalmente.

Ne deriva che il concedente il fondo dichiarerà il reddito agrario per la parte di periodo durante il quale ha svolto effettivamente un’attività agricola sul fondo, mentre per la concessione in affitto intercalare dichiarerà solamente il reddito dominicale. Inoltre, il proprietario del fondo dovrà aver cura di comunicare all’affittuario la parte di reddito agrario di sua competenza.

Poiché l’affitto intercalare è strumentale all’esercizio dell’attività agricola del concedente, lo stesso sarà attratto alla sfera imprenditoriale, con la conseguenza che dovrà essere emessa la relativa fattura con un’Iva esente, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8), D.P.R. 633/1972.

Da ultimo, il contratto sconterà, nell’ipotesi di durata superiore ai 30 giorni, l’imposta di registro nella misura dell’1%, a prescindere dall’eventuale forma utilizzata, non essendo obbligatoria quella scritta.