Bonus fiere internazionali in Italia
di Clara PolletSimone DimitriCon la conversione in L. 91/2022 del D.L. Aiuti (D.L. 50/2022) è stato introdotto l’articolo 25bis contenente disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.
Alle imprese con sede operativa in Italia che dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico un buono del valore di 10.000 euro.
Il buono è valido fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto telematicamente, utilizzando una piattaforma che sarà messa a disposizione entro metà agosto, una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni indicate.
Verrà rispettato l’ordine temporale di ricezione delle domande nei limiti delle risorse stanziate, pari a 34 milioni di euro per l’anno 2022.
All’atto della richiesta l’impresa dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato.
Il richiedente dovrà attestare inoltre di aver ottenuto l’autorizzazione a partecipare ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore e di aver sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più di tali manifestazioni.
L’impresa richiedente dovrà inoltre dichiarare:
- di avere la sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritta al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
- di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità;
- di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.
Il Ministero dello sviluppo economico, a seguito della ricezione delle richieste, rilascia il buono mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) rilasciato in fase di richiesta.
Entro la data di scadenza del buono i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma predisposta, l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.
La mancata presentazione della documentazione richiesta o la presentazione di documentazione incompleta, entro la data di scadenza del buono non permette l’erogazione di alcun rimborso. Al completamente della pratica corrisponde invece il rimborso delle somme richieste mediante accredito entro il 31 dicembre 2022 sul conto corrente comunicato dal beneficiario.
Si applicano a queste disposizioni i limiti e le condizioni di cui:
- al Regolamento Ue 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (il limite è di 200.000 euro, un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro),
- al Regolamento Ue 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e
- al Regolamento Ue 717/2014 della Commissione, del 27.06.2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Il limite è verificato nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini dei citati regolamenti deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
È rimessa ad un decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico l’emanazione di eventuali ulteriori disposizioni attuative.
Le procedure attuative nonché la predisposizione e gestione della piattaforma per la gestione amministrativa del buono possono essere demandate dal Mise a soggetti in house dello Stato, con un limite di spesa massimo dell’1,5 per cento degli stanziamenti complessivi.